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Riparazione per ingiusta detenzione spetta anche per custodia cautelare dopo condanna a pena sospesa

In caso di custodia cautelare eseguita dopo la condanna irrevocabile a pena sospesa spetta la riparazione per ingiusta detenzione.

Lo ha riconosciuto la Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe evidenziando l'ingiustizia formale della detenzione patita da colui il quale sia stato attinto da misura cautelare in relazione a reato per il quale sia stato già condannato a pena condizionalmente sospesa, relativamente all'intera durata della misura, applicata successivamente alla detta sentenza di condanna, o al periodo di mantenimento in regime custodiale successivo alla sentenza stessa.

La vicenda all'esame della Corte è davvero singolare in quanto concerne un caso in cui l'ordinanza custodiale, emessa nell'ambito di un procedimento per reati contro il patrimonio, era stata eseguita ben dopo la sentenza di condanna irrevocabile a pena sospesa condizionalmente; ciononostante, la Corte d'Appello rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione osservando che, al momento dell'emissione della misura, esistevano i presupposti di applicabilità della stessa; che, sebbene il Tribunale non ne avesse dichiarato l'inefficacia, era compito delle Forze dell'Ordine, esperiti i necessari controlli, non eseguire la misura cautelare, o dell'Amministrazione carceraria non accogliere il prevenuto in istituto di custodia; che la difesa avrebbe potuto ben prospettare la situazione.

Avverso l'ordinanza in questione veniva proposto ricorso per cassazione denunciando il vizio di motivazione rispetto alla mancata declaratoria di inefficacia da parte del giudice della condanna e la violazione di legge in relazione al fatto che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, sarebbe stato compito del Pubblico Ministero verificare il titolo custodiale ai sensi degli artt. 655 e 656 c.p.p.-

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso evidenziando come l'art. 314 c.p.p. stabilisca che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione vada riconosciuto anche in favore del condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che ne sussistessero le condizioni normative di applicabilità.

Un'interpretazione sistematica di detta disposizione – hanno osservato i Supremi Giudici - conduce all'applicabilità dello stesso principio anche nel caso in cui il procedimento nel quale la misura viene applicata si concluda con sentenza irrevocabile di condanna a pena sospesa senza che a ciò consegua la non esecutività delle statuizioni cautelari precedentemente adottate; ciò in quanto la situazione di colui che venga sottoposto alla misura custodiale per il periodo successivo alla pronunzia di proscioglimento o di condanna a pena sospesa, integra un caso di ingiustizia formale del tutto assimilabile a quello in cui l'imputato venga sottoposto o mantenuto in stato custodiale in assenza delle condizioni legittimanti la statuizione cautelare.

La Corte ha rilevato come nel caso di specie, la questione - diversamente da quanto osservato dalla Corte distrettuale - non riguardasse le condizioni di applicabilità della misura cautelare all'epoca in cui essa era stata emessa, ma attenesse al perdurare o meno di dette condizioni al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa, intervenuta successivamente rispetto alla pronunzia irrevocabile con la quale l'imputato, benchè condannato, aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena: beneficio che implica ex se la caducazione delle statuizioni cautelari nel frattempo emesse ex art. 300 c. 3 c.p.p.-

Ha ricordato la Corte come la valutazione prognostica, al momento dell'applicazione della misura, in ordine alla concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena vada messa in stretta correlazione proprio con il disposto della norma appena menzionata, che impone la declaratoria d'inefficacia della misura in caso di condanna a pena sospesa; nonchè con l'art. 306 c.p.p., che impone al giudice di disporre con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.

E ha precisato come sia compito dell'Autorità giudiziaria attuare tale principio; tant'è che l'art. 97 disp. att. c.p.p., prescrive che i provvedimenti applicativi, modificativi o estintivi delle misure cautelari personali siano comunicati, a cura della cancelleria o segreteria dell'Autorità giudiziaria che li ha emessi al servizio informatico istituito con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

La Corte ha anche richiamato la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 219/2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314 c.p.p. nella parte in cui esso non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, osservando come il principio ricavabile da tale sentenza ponga in stretta correlazione la legittimità del titolo custodiale con la misura della sanzione finale applicata all'imputato; che, allorquando sia sospesa condizionalmente determina l'ingiustizia formale della detenzione eventualmente protratta (o, addirittura, applicata ex novo) dopo la pronuncia di condanna a pena sospesa.

Ha infine ricordato la fondamentale sentenza n. 310/1995, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, ritenendo che tale principio vada esteso a tutte le ipotesi di ordine di esecuzione di misura cautelare emessi in modo illegittimo posto che la “detenzione conseguente ad ordine di esecuzione illegittimo offende la libertà della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta”.

Conclusivamente, facendo leva sull'interpretazione sistematica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, la Corte ha per l'appunto riconosciuto la natura di ingiustizia formale della detenzione patita da colui il quale sia attinto da misura cautelare in relazione a reato per il quale egli sia stato già condannato a pena condizionalmente sospesa, relativamente all'intera durata della misura se applicata successivamente alla detta sentenza di condanna, o al periodo di mantenimento in regime custodiale successivo alla sentenza stessa.

Ha di conseguenza annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo in termini conseguenti all'istanza dell'interessato.

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