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Rapporto di agenzia: quando scatta il rimborso delle prestazioni accessorie (Cass. Civ. sez. II sent

La sentenza in commento espone due principi di grande rilevanza per l’agente:

a) da un lato evidenzia come l’agente abbia diritto al pagamento per le prestazioni accessorie effettuate a vantaggio della preponente nel corso del rapporto di agenzia;

b) da altro lato ribadisce come agli storni provvisionali sia applicabile l’art. 1748 c. 6 c.c., con conseguente onere della prova a carico della preponente.

Nel caso in esame una agenzia, concluso nel 2009 il rapporto contrattuale iniziato nel 1989, conveniva in giudizio la preponente chiedendo la condanna al pagamento di provvigioni ulteriori, dell’indennità di fine rapporto, del risarcimento del danno.

Il Tribunale riconosceva parzialmente le ragioni dell’agente (escludendo però la condanna della preponente al pagamento di compensi aggiuntivi per l’ulteriore attività di deposito effettuata dall'agente in relazione a determinati prodotti).

La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame presentato, rilevando come l’agente avesse effettivamente prestato attività accessorie rispetto a quelle previste nel contratto di agenzia (provvedendo, per il settore ingrosso, anche ad attività di deposito) e riconoscendo pertanto all'agente una somma ulteriore per le dette attività.

Avverso la detta decisione la preponente proponeva ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo motivo, in particolare, la preponente lamenta una presunta erroneità della decisione di secondo grado, che sarebbe stata frutto di una insussistente distinzione tra i prodotti destinati ai dettaglianti e quelli destinati ai grossisti. Tale motivo è rigettato dalla Suprema Corte, che rileva come lo stesso si risolverebbe in una inammissibile richiesta di nuova valutazione sui dati processuali raccolti. Peraltro la Suprema Corte aggiunge che la decisione della Corte d’Appello si sarebbe fondata su altro aspetto (riconoscendo la provvigione aggiuntiva all'agente non già sulla base di una distinzione tra i prodotti, ma sulla base di una distinzione tra i contratti di agenzia in essere – diversificati per il dettaglio e per l’ingrosso).

Con il secondo motivo, la preponente, in merito al riconoscimento in favore dell’agente di somme ulteriori per le attività accessorie, contesta la decisione della Corte d’Appello sotto molteplici profili di diritto (vizi del consenso, carenza della forma scritta, assenza del diritto per l’agente del rimborso delle spese, presunzione di gratuità del deposito).

In estrema sintesi la preponente sostiene che nulla possa essere riconosciuto per tale titolo all'agente, visto che:

a) il testo contrattuale sottoscritto dalle parti nulla prevedeva sul punto (ed un eventuale accordo avrebbe dovuto essere provato per iscritto ex art. 1742 c.c.);

b) parimenti nulla era previsto negli AEC di settore per la prestazione di tale specifica attività (l’unica previsione era relativa ad altra eventualità: riscossione dei crediti);

c) la normativa di settore (art. 1748 ult. c. c.c.) esplicitamente preveda anzi che l’agente non avesse diritto al rimborso delle spese sostenute;

d) la normativa di settore (art. 1767 c.c.) esplicitamente presuma la gratuità del deposito.

La preponente aggiunge, infine, che il detto testo contrattuale non era stato impugnato per vizi della volontà e, conseguentemente, non era possibile ricorrere ad una integrazione (equitativa) da parte del Giudice.

La Suprema Corte rigetta tale motivo evidenziando come la decisione della Corte d’Appello sia fondata su una diversa ratio decidendi.

In particolare, la Suprema Corte riconosce come sia “evenienza comune” che l’agente sia incaricato, nel corso del rapporto di agenzia, di svolgere attività accessorie differenti da quelle canoniche tipizzate dalla normativa, citando ad esempio “la tenuta in deposito di prodotti del preponente, la corretta esposizione e presentazione dei prodotti nei punti vendita, così come ulteriori attività collegate all'evoluzione della distribuzione”.

Tali ulteriori attività possono essere qualificate come oggetto di autonomi contratti, da considerarsi come collegati al contratto di agenzia (ritenuto principale) con vincolo di dipendenza unilaterale.

Pertanto, qualora l’agente provveda a svolgere, oltre alle canoniche attività previste dal contratto di agenzia, anche ulteriori attività accessorie a vantaggio del preponente, tali attività devono essere appositamente retribuite.

In particolare la Suprema Corte, sulla base della decisione della Corte d’Appello, le qualifica come lavoro autonomo accessorio e, mancando una determinazione negoziale del corrispettivo, ritiene conseguentemente applicabile alle medesime la previsione di cui all'art. 2225 c.c.-

Con la detta pronuncia la Suprema Corte, pertanto, si allinea e conferma il proprio orientamento maggioritario superando un isolato precedente contrario.

Con il terzo motivo, la preponente lamenta presunti errori nella determinazione dei compensi provvisionali da parte della Corte d’Appello, che avrebbe errato sia nell'interpretazione delle risultanze istruttorie sia nella normativa applicabile.

Anche tale motivo è rigettato dalla Suprema Corte, che rileva come lo stesso si risolverebbe in una inammissibile richiesta di nuova valutazione sui dati processuali raccolti.

Sul punto, peraltro, la Suprema Corte conferma integralmente le considerazioni esposte dalla Corte d’Appello in merito agli storni provvisionali.

In particolare la Suprema Corte ribadisce come “(...) lo storno provvisionale altro non è che una restituzione di provvigioni corrisposte, quindi già riscosse dall'agente, ma realizzata unilateralmente dalla proponente (...)”.

Di conseguenza, valorizzando il disposto di cui all’art. 1748 c. 6 c.c., la Suprema Corte evidenzia come l’onere della prova sul punto incomba sulla preponente (che dovrà dimostrare come sia certo che il contratto tra il terzo e la preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili alla preponente).

Tale chiarimento risulta essenziale e, per alcuni aspetti, innovativo, posto che l’orientamento maggioritario e tralatizio sembrava ancora addossare all'agente il relativo onere della prova, gravandolo ulteriormente della necessità di dimostrare il c.d. buon fine dell’affare.

Tale orientamento però non valorizza la riforma normativa intervenuta con l'art. 3 del D.Lgs 15.02.1999 n. 65, che, modificando il testo dell’art. 1748 c.c., si limita a prevedere una distinzione tra il momento in cui la provvigione matura (conclusione del contratto tra il terzo e la preponente) ed il momento in cui la stessa diviene esigibile (esecuzione del detto contratto tra il terzo e la preponente). A fronte della detta riforma, di fatto, viene meno (per la maturazione e l’esigibilità della provvigione in favore dell’agente) il c.d. buon fine dell’affare, ossia l’intervenuto pagamento da parte del terzo, che viene relegato al sesto comma dell’art. 1748 c.c. con la previsione che l’agente sia tenuto alla restituzione della provvigione ricevuta unicamente “nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente”.

La detta innovazione era stata debitamente considerata da alcuni autori e anche da alcune pronunce in giurisprudenza, che trovano ora nuova ed ulteriore conferma.

Pertanto, sulla base del descritto orientamento, il riparto probatorio in materia può essere riassunto nei seguenti termini:

a) per la richiesta di compensi provvigionali è onere dell’agente dimostrare la conclusione del contratto tra la preponente ed il terzo;

b) per l’applicazione dello storno è onere della preponente dimostrare che il contratto (con il terzo) non abbia avuto alcuna esecuzione (per cause non imputabili a se medesima).

Per mera completezza, si rileva come la detta soluzione risulti anche maggiormente rispettosa del c.d. principio di riferibilità o vicinanza della prova, posto che risulta evidentemente arduo per l’agente dimostrare le ragioni della mancata esecuzione di un contratto intercorso tra soggetti diversi (la preponente ed un terzo)

Infine, con il quarto motivo, la preponente contesta la decisione della Corte d’Appello in merito al riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c., rilevando come la stessa sarebbe stata desunta unicamente dai dati relativi al fatturato.

Anche tale motivo viene rigettato dalla Suprema Corte, che rileva l’applicazione corretta della normativa da parte del Giudice d’Appello.

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