top of page

Responsabilità medica: le mansioni del singolo membro dell'equipe lo salvano dalla condanna (Cas

Quando si valuta la responsabilità penale di un medico che ha agito in equipe, non è possibile prescindere dalla adeguata considerazione delle mansioni che egli abbia svolto in concreto, nella prospettiva di verificare i limiti dell'operato degli altri sanitari oltre che del suo.

Più in particolare, come sottolineato dalla IV Sez. Pen. con la sentenza in commento, emessa in tema di responsabilità medica, è fondamentale che il Giudice accerti se, e a quali condizioni, ciscun membro dell'equipe debba farsi carico delle manchevolezze degli altri o se, invece, egli possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

A questo proposito occorre tenere conto di due importanti principi che vanno necessartiamente coniugati tra di loro.

Innanzitutto del principio in forza del quale ogni sanitario è sempre tenuto a conoscere l'attività svolta dai colleghi anche se di diversa specializzazione, controllarne la correttezza ed, eventualmente, rimediare agli errori evidenti e non settoriali. In secondo luogo del principio di affidamento che libera il sanitario dal dover orientare il proprio comportamento sempre in funzione del rischio di condotte colpose altrui, permettendogli di confidare sul fatto che gli altri agiscano osservando le proprie regole di diligenza.

In forza di tali principi, ogni medico dell'equipe deve esercitare il controllo totale solo in quelle fasi dell'intervento in cui l'attività è corale, mentre nelle fasi in cui i ruoli e i compiti all'interno dell'equipe sono ben distinti la responsabilità per l'errore o l'omissione è del singolo operatore che li abbia commessi.

Nel caso di specie, il medico era stato imputato per il decesso di un paziente a seguito di inidonea satura dell'aorta lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto sopra, le modalità di effettuazione della saturazione non gli potevano essere addebitate in quanto rientravano nelle competenze proprie dell'operatore che vi aveva provveduto: per la Cassazione, non è possibile infatti riconoscere un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari, né tantomeno un obbligo di invadere le competenze altrui. Il sanitario, per tale ragione, va assolto per non aver commesso il fatto.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page