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Particolare tenuità non si applica alla ricettazione lieve (Cass. Pen. sez. II sent. 12/05/2017 n. 2

Non si applica la particolare tenuità ai casi di ricettazione lieve, ex art. 648 c. 2 c.p., a causa del limite di pena ad anni sei, superiore a quello contemplato dall'art. 131 bis c. 1 c.p.-

E' quanto emerge dalla sentenza della II Sezione Penale della Corte di Cassazione del 12/05/2017, n. 23419.

Secondo quanto stabilito dall'art. 131 bis c.p., la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile a tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena.

Ai fini della determinazione della pena detentiva non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Il comma 5 della norma afferma che la disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo.

Il riconoscimento di ipotesi lievi da parte del legislatore, come quella di ricettazione in oggetto, però, non determina automaticamente l'applicabilità astratta al reato della ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p., ma solo nei casi in cui per effetto dell'applicazione della circostanza speciale il limite di pena sia inferiore a cinque anni.

In considerazione di ciò, gli ermellini, facendo riferimento ad un precedente giurisprudenziale in tema di violenza sessuale attenuata dalla minore gravità, affermano che deve escludersi che all'ipotesi di ricettazione attenuata di cui all'art. 648 c. 2 c.p., possa applicarsi la causa di non punibilità in oggetto, in considerazione del limite di pena massima, pari ad anni sei, stabilito da tale norma.

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