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Improcedibile il ricorso senza conformità della sentenza e della relata notificate via PEC (Cass. Ci

Non avendo il ricorrente assolto all’onere di quanto indicato dall’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2, la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 6657/2017, ha dichiarato improcedibile il ricorso in quanto, nel caso di specie, la copia della sentenza allegata alla produzione del ricorrente, sebbene recasse in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, era priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale.

Con l’ordinanza n. 6657 depositata il 15/03/2017 la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona quale giudice di appello, per la violazione dell’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2 in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata in data 02/12/2015, non risultava però depositata copia autentica con la relazione di notificazione e non risultava neanche che la detta copia autentica fosse stata depositata dal controricorrente.

L’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2 infatti prevede che, insieme al ricorso per Cassazione, debba essere depositata “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362”.

Non avendo il ricorrente assolto all’onere di quanto indicato dalla citata norma, così come ribadito anche da precedenti pronunce degli ermellini, l’ultima delle quali la n. 16498 depositata il 05/08/2016, la Cassazione ritiene di dover dichiarare improcedibile il ricorso in quanto, nel caso di specie, la copia (della sentenza) allegata alla produzione del ricorrente, sebbene recasse in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, era priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale.

Se è vero, come già evidenziato, che a riguardo del mancato assolvimento dell’onere previsto dall’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2, la Suprema Corte ha avuto un costante orientamento facendo da ciò derivare l’improcedibilità del ricorso, è però innegabile che, la decisione in commento, per la prima volta, ha riguardo ad una notifica della sentenza impugnata effettuata non nella maniera tradizione ma nelle forme della notifica in proprio effettuata tramite PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Posto quindi che la sentenza è stata notificata tramite PEC, cosa avrebbe dovuto fare il ricorrente per assolvere all’onere di quanto richiesto dall’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2?

Come avrebbe dovuto attestare la conformità della sentenza e della relata di notifica a lui notificata tramite PEC?

È presente nel nostro ordinamento una norma che consenta a chi è destinatario della notifica PEC di attestarne la conformità ove non sia possibile depositare la stessa in digitale e quindi in formato .eml o .msg?

Dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello, la prova dell’avvenuta notifica, esistendo un fascicolo informatico, deve essere fornita mediante il deposito telematico di ciò che il difensore ha notificato (ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg ).

Ma, dinanzi al Giudice di Pace e alla Corte di Cassazione dove, ad oggi, non è possibile effettuare depositi telematici e non può quindi applicarsi l’art. 3 bis della L. n. 53/94, con quale modalità si deve procedere?

L’art. 9 c. 1 bis della L. n. 53/1994 prevede che “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23 c. 1, del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82.”.

Il successivo c. 1 ter dispone, da ultimo, che “in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis”.

Ad avviso di chi scrive, però, anche il c. 1 ter dell’art. 9 della L. n. 53/94 si riferisce e si applica alla notifica tramite PEC effettuata dal difensore quando, ad esempio, in ipotesi di attività stragiudiziale, debba dare la prova della notifica effettuata tramite PEC e possa farlo solo mediante deposito cartaceo mentre è più difficile ritenere che tale comma possa, pacificamente e senza ombra di dubbio, riferirsi anche a quelle ipotesi in cui il difensore, avendo “subito” la notifica tramite PEC, debba dare la prova di averla ricevuta e ciò in quanto, ad esempio, tale comma prevede comunque che si applichi il procedimento indicato nel c. 1 bis e quindi mediante deposito cartaceo, tra l’altro, delle ricevute di accettazione e consegna quando è palese che, in caso di notifica “subita”, è possibile depositare il solo messaggio PEC con gli allegati.

Non è poi nemmeno possibile fare riferimento al c. 1 dell’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale considerando che tale norma richiede l’intervento di un pubblico ufficiale autorizzato ad attestare la conformità della stampa cartacea al documento informatico da cui è tratta che però, nel caso di specie, non può, ad oggi, essere considerato l’avvocato mancando norma specifica che, in tale adempimento, lo qualifichi pubblico ufficiale.

È quindi possibile sostenere che, per il difensore che “subisce” la notifica tramite PEC, il legislatore si sia “dimenticato” di predisporre apposita norma contenente la modalità con la quale possa ottemperare a quanto richiesto dall’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2.

Appare evidente la presenza di un vuoto normativo al quale però, fino a quando il legislatore non vi avrà posto rimedio, bisognerà superare soprattutto nei casi in cui, dal mancato deposito di copia autentica del provvedimento o dell’atto, possa derivare l’improcedibilità dell’azione.

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie non possa essere negata una interpretazione estensiva dell’art. 9 c. 1 ter della L. n. 53/94 attraverso la quale dare, al difensore che l’ha “subita”, la possibilità di stampare il messaggio PEC della notifica e di ciò che in essa è contenuto al fine di poterne allegare copia dichiarata conforme all’originale informatico senza dimenticare altresì di suggerire e raccomandare di depositare, su supporto informatico (CD o DVD) il file in formato .eml o .msg contenente la notifica.

Ove così non fosse si dovrebbe, per assurdo, ammettere che a fronte di una sentenza o un provvedimento notificato tramite PEC il ricorrente, in mancanza di norma e di potere tale da consentirgli di assolvere all’onere indicato dall’art. 369 c.p.c. c. 2 n. 2, sempre e comunque vedrebbe il proprio ricorso dichiarato improcedibile così come disposto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6657 - depositata il 15/03/2017 ma ciò sarebbe in aperto e palese contrasto con quanto disposto dall’art. 111 della Costituzione.

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