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La Cassazione ribadisce il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. Civ. sez.

Con la sentenza numero 14530/2017, depositata il 09/06/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia condominiale: quello avente ad oggetto il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali.

I giudici, in particolare, hanno ricordato che le obbligazioni che l'amministratore assume nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti solo in proporzione delle rispettive quote. In assenza di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà, la responsabilità dei condomini è retta dal principio della parziarietà e i criteri che la determinano sono simili a quelli che gli artt. 752 e 1295 c.c. dettano per le obbligazioni ereditarie.

Nel caso di specie, un artigiano, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme che doveva riscuotere per i lavori effettuati per un condominio, aveva poi notificato a un solo condomino il precetto pro quota. Il condomino, però, aveva fatto opposizione e aveva dimostrato di aver pagato all'amministratore quanto dovuto per i lavori.

Nel ribadire la ragione del condomino, la Cassazione ha ricordato che, semmai, il creditore può agire verso il singolo proprietario, oltre che a seconda dei millesimi dallo stesso posseduti, solo fino a quando questi non abbia pagato la propria quota all'amministratore.

Infatti, quando l'amministratore stipula un contratto con un terzo si formano due distinte obbligazioni: la prima concernente l'intero debito e facente capo al condominio, la seconda concernente le singole quote e facente parte ai singoli condomini.

L'azione diretta portata dal terzo creditore richiede quindi come presupposto ineliminabile che questi non abbia pagato la sua quota dovuta all'amministratore ai sensi dell'art. 1123 c.c. sino ancora al momento in cui il giudice emette sentenza di condanna.

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