top of page

Colpa medica: sì alle linee guida ma senza automatismi (Cass. Pen. sez. IV sent. 07/06/2017 n. 28187

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 07/06/2017 n. 28187, detta alcune linee interpretative in merito alla nuova fattispecie di cui all'art. 590 sexies c.p., con riferimento alla responsabilità colposa del medico che abbia osservato le linee guida accreditate.

Prima delle recenti modifiche legislative, la giurisprudenza limitava la responsabilità penale del medico, con riferimento ai delitti di omicidio e lesioni colpose, alle sole ipotesi di colpa grave, in conformità a quanto previsto dall'art. 2236 c.c., in riferimento alle prestazioni professionali comportanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Il limite veniva riferito alla sola imperizia, ovvero quella derivante dalla violazione delle leges artis, mentre rispetto alla negligenza ed alla imprudenza si riteneva che la valutazione dell'attività del medico dovesse essere improntata a criteri di normale severità (Cass. pen., Sez. IV, 27/01/1984, n. 6650; Cass. pen., Sez. II, 23/08/1994, n. 11695).

Altro orientamento, però, mise in discussione il principio sopra riportato, affermando la generale inapplicabilità dell'art. 2236 c.c. al diritto penale, nel quale deve trovare accoglimento l'ordinario criterio di valutazione della colpa di cui all'art. 43 c.p. secondo il consueto parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis, eventualmente arricchito dalle maggiori conoscenze del medico (Cass. pen., Sez. IV, 02/06/1987, n. 11733; Cass. pen., Sez. IV, 28/04/1984, n. 11007).

La tematica della distinzione tra colpa lieve e colpa grave del medico è stata oggetto di nuove valutazioni a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 c. 1 D.L. 13/09/2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 08/11/2012 n. 189, laddove si stabiliva che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attenesse alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non rispondesse penalmente per colpa lieve.

Il tema della responsabilità medica per omicidio e lesioni colpose è stato oggetto di un ulteriore e recente intervento normativo, ad opera della L. 08/03/2017 n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, la quale ha introdotto il nuovo art. 590 sexies c.p. ed ha abrogato la normativa sopra richiamata.

L'art. 590 sexies c.p., per quanto qui interessi, dispone che qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Affinché la responsabilità sia esclusa occorre che le linee guida siano appropriate rispetto al caso concreto, ovvero che non vi siano ragioni che suggeriscano di discostarsene radicalmente, e che le raccomandazioni generali siano pertinenti alla fattispecie concreta, ovvero che siano attualizzate in forme concrete nello sviluppo della relazione terapeutica, avuto riguardo alle contingenze del caso concreto.

Per completezza occorre aggiungere che il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di valutazione, essendo naturale che il medico possa invocare, in qualche caso, anche raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità scientifica.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page