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Il figlio studente maggiorenne va mantenuto fino al termine del percorso formativo (Cass. Civ. sez.

In tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto del figlio si giustifica se esiste l’obbiettivo di realizzare un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Rilevano l’età e la volontà del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per inserirsi nel mondo del lavoro.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10207 depositata il 26/04/2017, ribadisce l’orientamento corrente della giurisprudenza sui presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento di cui all'articolo 147 c.c. nei confronti dei figli maggiorenni.

Grava sul genitore obbligato l’onere di dimostrare che i figli abbiano raggiunto l’indipendenza economica o, se studenti, che seguano con profitto un corso di studi volto all'inserimento nel mondo del lavoro.

Nel caso in esame si trattava di una ragazza ventiseienne che aveva terminato un corso di laurea triennale in educazione professionale nei servizi sanitari, ma aveva deciso di voler proseguire il proprio percorso di studi per realizzare un inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle proprie aspirazioni professionali.

La Corte d’Appello aveva confermato il mantenimento per la figlia sul presupposto che il titolo di studi conseguito era soltanto una tappa del percorso formativo intrapreso e basandosi sulle generali condizioni economiche della famiglia.

Secondo la Corte di Cassazione, richiamata la recente sentenza della I sez. civile n. 12952 del 22/06/2016, la cessazione dell'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che deve essere basato su quattro punti:

1) l'età;

2) l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;

3) l'impegno diretto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa;

4) la complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

In questo senso si è espressa la recente giurisprudenza in materia.

L’autosufficienza può dirsi raggiunta quando i figli percepiscono un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, oppure quando si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata.

L’obbligo viene meno anche se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi (Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. ord. n. 7970/2013 e Cass. Civ. n. 4555/2012).

L’età è uno dei parametri oggetto dell’accertamento poiché lo studente universitario ultratrentenne che non ha terminato il corso di studi, oppure non abbia trovato una pur possibile attività remunerativa, perde il diritto a essere mantenuto (Cass. Civ. n. 27377/2013).

Nello specifico, la scelta della ragazza di proseguire il percorso di studi era finalizzata ad una miglior collocazione nel mondo del lavoro, corrispondeva alle inclinazioni personali della figlia ed era compatibile con le condizioni socio - economiche della sua famiglia.

Il giudice di merito, secondo la Corte, deve valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il perdurare dell'obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

Il diritto del figlio si giustifica se esiste l’obbiettivo di realizzare un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

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