Cartelle esattoriali: notifica nulla senza il deposito degli originali delle relate (Comm. Trib. Pro
E’ nulla la notifica delle cartelle esattoriali dell’Agente della Riscossione senza il deposito in giudizio degli originali delle relate (C.T.P. di Lucca, n. 260/17).
I giudici di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la recente sentenza n. 260/17, hanno stabilito che in caso di “formale” disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica (depositate in giudizio da Equitalia nelle controdeduzioni), grava sull’Agente della Riscossione l’incombente processuale di versare in atti gli originali delle contestate relate.
In difetto, risulta non dimostrata la corretta notifica dei provvedimenti esattivi e pertanto il debito erariale “imputabile” a carico del contribuente deve essere annullato.
Il contenzioso tributario in parola nasceva dalla presentazione del ricorso contro l’intimazione di pagamento di Equitalia, in ordine alla quale veniva richiesto il pagamento di €. 81.000,00 circa, a titolo di Irpef, Iva ed Irap, in relazione a cartelle esattoriali (presuntivamente) notificate nel periodo intercorrente dal 2008 al 2015.
Il ricorrente lamentava, tra gli altri spunti difensivi dedotti nell’atto introduttivo, anche la mancata notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato (art. 50, D.P.R. n. 602/73).
Innanzi a dette censure, l’Agente della Riscossione – a mezzo del proprio atto difensivo - versava in atti “semplici” fotocopie delle contestate notifiche esattoriali e, in replica, all’interno delle successive memorie illustrative, il ricorrente, da un lato eccepiva l’inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente avvenuta per posta ordinaria e tramite l’utilizzo della busta (in aperta violazione dell’art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 546/92) e dall’altro “disconosceva formalmente” le richiamate copie delle relate.
Per tale ragione, l’interessato chiedeva alla Commissione Tributaria di ordinare a controparte l’esibizione degli originali, al fine di verificare l’esatta conformità delle copie prodotte in giudizio con gli originali.
I giudici tributari lucchesi accoglievano dunque il ricorso, atteso che “dalla mancata produzione degli originali, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 5077/2017, consegue che non può essere ritenuta provata la contestata notifica delle cartelle”.
In effetti, da un punto di vista processuale, l’art. 22 c. 5, D.Lgs. n. 546/92 in combinato disposto con gli art. 2712 e 2719 c.c., consente alla parte processuale contro cui sono stati depositati determinati documenti in copia (o conformi all’originale), di contestarne l’efficacia probatoria.
Innanzi a tale disconoscimento, su Equitalia “incombe l’onere di produrre gli originali”: in assenza di detto incombente a carico di quest’ultima parte processuale, non vi è prova della notifica della cartella a carico del contribuente.
Su tale aspetto, la Corte di Cassazione ha – da sempre – adottato un orientamento costante: si veda l’ordinanza n. 10492/10, ma anche le recenti pronunce n. 5077/17 (richiamata peraltro dai giudici di merito nella sentenza in commento) e n. 4801/17.
In tali decisioni, si afferma che laddove vi sia il disconoscimento delle fotocopie dei documenti prodotti da Equitalia (incluse le presunte copie conformi all’originale), la parte in parola deve “depositare gli originali di detti documenti”: in difetto di tale adempimento processuale, se “ne esclude l’utilizzabilità” nel processo, sotto il profilo probatorio (cfr. Cass. n. 4801/17).
Orbene, se Equitalia non provvede all’incombente, la “notificazione […] non è stata provata” (cfr. Cass. n. 5077/17).
In particolare, in quest’ultima sentenza della Suprema Corte, i giudici hanno osservato che “la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta […] ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale”.
Nel caso che ci occupa, Equitalia si è limitata a depositare mere fotocopie, del tutto inutilizzabili ai fini probatori (Cass. n. 4801/17), in quanto in caso di contestazione di disconoscimento delle copie da parte dell’interessato (ricorrente), controparte ha l’onere di esibire l’originale, vedi art. 22 c. 5 D.Lgs. n. 546/92.