Le SS.UU. chiariscono la natura delle circostanze indipendenti ai fini della determinazione della pr
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale.
E' quanto hanno stabilito le SS.UU. Penali della Corte di Cassazione con la sentenza del 09/06/2017, n. 28953.
Importante la definizione della nozione di circostanze con la determinazione della pena in misura indipendente, tra le quali rientra di sicuro quella contemplata dall'art. 609 ter c.p., e di circostanza ad effetto speciale, ex art. 63 c. 3 c.p., e la eventuale sovrapponibilità di tali classificazioni.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, maggioritario, la fattispecie di cui all'art. 609 ter c.p. configura sia una circostanza indipendente, sia una circostanza ad effetto comune, ai sensi dell'art. 63 c. 3, c.p., in quanto l'aumento, sia pur determinato in maniera indipendente mediante la previsione di innalzamento di entrambi i margini edittali, non è superiore ad un terzo rispetto alla pena ordinaria. Conseguentemente l'autonomia della determinazione della pena, non assume rilevanza ai fini del tempo necessario a prescrivere, in quanto l'art. 157 c. 2 c.p., fa riferimento esclusivamente alla penale prevista per le circostanze ad effetto speciale, qualificate dall'art. 63 c. 3, c.p., come quelle che importano un aumento o una diminuzione superiore ad un terzo, oltre che per quelle autonome per le quali la legge stabilisce una pena diversa (Cass. pen., Sez. I, 21/09/1999, n. 5081; Cass. pen., Sez. III, 10/12/2013, n. 10487; Cass. pen., Sez. III, 03/07/2014, n. 41699).
Una diversa impostazione, più recente, afferma che la circostanza aggravante ex art. 609 ter c.p. integri solo una circostanza ad effetto speciale, con conseguente rilevanza ai fini della determinazione del termine a prescrivere. La Cassazione, in particolare con la sentenza n. 31418/2016, ha stabilito che “la circostanza di cui all'art. 609 ter c. 1 n. 1 c.p., stabilendo la pena in misura indipendente da quella ordinaria prevista dall'art. 609 bis c.p., ha natura di circostanza ad effetto speciale, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione”.
Le SS.UU., preso atto di tale contrasto interpretativo, decidono di aderire al primo consolidato orientamento; il legislatore del 1984, secondo gli ermellini, nel riformulare il testo dell'art. 63 c. 3 c.p., ha inciso in maniera penetrante sulla catalogazione delle circostanze ed ha fornito una precisa definizione di quelle ad effetto speciale, come quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
L'art. 157 c. 2 c.p., nel testo novellato dalla Legge n. 251 del 2005, stabilisce che “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante”.
Il combinato disposto degli artt. 157 e 63 c.p., ha un significato univoco, tanto nella parte in cui individua circostanze rilevanti o irrilevanti ai fini del calcolo del tempo per prescrivere, quanto nella parte in cui inserisce nel computo le sole circostanze aggravanti autonome e le circostanze aggravanti ad effetto speciale sulla base dell'aumento di pena (superiore ad un terzo) che comportano.
La disposizione di cui all'art. 157 c.p. ha fissato una regola che stabilisce l'irrilevanza delle circostanze ai fini del calcolo del tempo per prescrivere ed una eccezione costituita dalla computabilità delle circostanze aggravanti autonome e delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.