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Responsabilità medica: come quantificare il risarcimento in presenza di concause (Trib. Roma sez. XI

Responsabilità medica e concause dell’evento dannoso: è necessario individuare le differenti condotte colpose per quantificare i diversi importi risarcitori dei soggetti tenuti al pagamento. Così ha disposto il Tribunale di Roma, Sez. XII°, nella sentenza depositata il 22/06/2017.

Nella vicenda in oggetto un paziente aveva promosso un’azione risarcitoria nei confronti della struttura ospedaliera e del medico che lo aveva in cura, per i gravi danni patrimoniali e non, patiti a causa della condotta del sanitario. In particolare, l’attore lamentava il compimento di errori diagnostici e chirurgici, tali da provocargli gravi conseguenze fisiche e psicologiche. Alle richieste di risarcimento dei danni, avanzate dall’istante, i convenuti hanno replicato respingendo ogni addebito. Il Tribunale adìto ha accolto le domande dell'attore in punto di responsabilità colposa nella misura del 100% dell'Ospedale ed in quella pari al 50% della dott.ssa, per le seguenti argomentazioni.

Nel nostro sistema civilistico, per l'accertamento della sussistenza della causalità materiale di un evento, vige la regola della condicio sine qua non, e nella vicenda in esame, è emerso secondo il principio suddetto del più probabile che non, che le condotte commissive ed omissive tenute dall'Ospedale e dal medico, siano state causa o concausa dei danni differenziali derivati all'attore, poiché tali comportamenti hanno aggravato le conseguenze dell’evento, che, in presenza di condotte perite, accorte e tempestive sarebbero state meno gravi. Orbene, in tema di rapporto di causalità, vengono applicati i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che prevedono che: qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato; non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale (ex multis Corte di Cassazione, sezione III, n. 9528 del 12/06/2012). Pertanto, in presenza di concause, secondo la diversa valutazione soggettiva delle responsabilità, occorre distinguere le stesse ed i differenti obblighi risarcitori.

La condotta inadempiente della dottoressa convenuta, si inserisce in un contesto nel quale i trattamenti, non solo chirurgici, forniti dall'Ospedale sono stati deficitari. Pertanto, sussiste anche la responsabilità dell'Azienda ospedaliera, in virtù del rapporto che si instaura fra il nosocomio ed il paziente fondato sul c.d. contratto di spedalità. Tale fattispecie contrattuale, ha ricevuto una nuova e legale configurazione a seguito della recente L. n. 24 dell’08/03/2017, che rende definitivamente acquisito a trecentosessanta gradi il principio della responsabilità diretta della struttura sanitaria pubblica o privata. Dunque, se, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla stessa risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose. Pertanto, si delinea autonomamente la responsabilità dell'Ospedale convenuto, che, non deriva solo dalla condotta della dott.ssa, altra parte convenuta.

Al contrario, non potrà essere addebitata alcuna responsabilità al Primario per gli errori dei singoli sanitari, non sussistendo, nel nostro ordinamento una regola di responsabilità oggettiva, bensì solo specifiche omissioni o carenze organizzative e di vigilanza, che, comunque, non sono state individuate nel caso in esame. Orbene, accertata la sussistenza di condotte censurabili riconducibili all’Ospedale ed alla dott.ssa, il Giudice adìto ha esaminato la domanda dell’attore in relazione alle richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali. Nell'ambito del danno non patrimoniale, rileva evidenziare che, a seguito del danno-evento si siano verificati, gravi lesioni della integrità fisica (danno biologico in senso stretto) dell'attore, nonché un consistente danno morale ed infine un danno esistenziale. Per la quantificazione del danno incrementativo differenziale, occorrerà considerare l'an, ovvero esaminare tutti gli aspetti colposi, sia quelli omissivi e sia quelli commissivi, nonché la situazione preesistente, sotto due diversi aspetti: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinasi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti e delle risultanze dell'istruttoria, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa. Tenendo fermi i suddetti principi, e condividendo la cauta valutazione del consulente tecnico d’ufficio, il Giudice adìto ha adottato la soluzione di integrare, in via necessariamente equitativa, il metodo sub A) al fine di rendere il risarcimento il più possibile adeguato alle conseguenze subite dalla parte lesa a causa delle condotte censurate.

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