Donazione mediante operazione bancaria? Occorre l'atto pubblico (Cass. Civ. SS.UU. sent. 27/07/2
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, a mezzo banca, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, per cui occorre la forma solenne dell’atto pubblico.
E’ quanto stabilito dalle SS.UU. civili nella sentenza 18725/17 del 27/07/2017.
Il caso in esame riguardava il trasferimento di valori mobiliari in favore di un beneficiario, in virtù di un ordine impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione.
La figlia del de cuius, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Trieste la beneficiaria di tale trasferimento, chiedendo, per la quota di un terzo spettante all'attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari, appartenenti al di lei padre. L’attrice ha inoltre invocato la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione.
La convenuta si è costituita in giudizio, evidenziando che il trasferimento era stato chiesto direttamente dal correntista e l'attribuzione doveva essere considerata, sia adempimento di obbligazione naturale, dettata dal legame affettivo che la legava al de cuius, sia donazione indiretta.
Il Tribunale adito ha accolto la domanda, dichiarando nullo l’atto di liberalità. Diversamente, la Corte territoriale ha accolto il gravame proposto in via principale dalla beneficiaria, riconducendo la fattispecie esaminata nell'ambito della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, bensì quella prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
Avverso tale pronuncia, la figlia del de cuius ha proposto ricorso in Cassazione.
La questione esaminata dalle SS.UU. riguarda il rapporto tra il contratto tipico di donazione e le cosiddette donazioni indirette o liberalità atipiche; il primo regolato dall'art. 769 c.c., come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le altre, previste dall'art. 809 c.c.-
L’obbligo della forma solenne concerne solo la donazione tipica, ad eccezione per le donazione di modico valore, rispondendo alla necessità di tutelare il donante da scelte affrettate; per la validità delle donazioni indirette, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
Nell'esaminare il caso in oggetto, le SS.UU. hanno considerato gli elementi di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione. Sotto tale aspetto, la dottrina ha precisato che la donazione indiretta non si identifica completamente con la donazione, ovvero con il contratto diretto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro, il donante, che agisce per spirito di liberalità. Si tratta di liberalità che si possono ottenere con differenti modalità: ad esempio con atti diversi dal contratto; con contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo; con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; con la combinazione di più negozi. Secondo la dottrina, inoltre, la configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili, obbliga le parti a ricorrere a questo tipo di contratto per il passaggio, per spirito di liberalità, di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, imponendo, però, l'onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione.
La Suprema Corte ha rilevato che non è corretto inquadrare nella donazione indiretta, il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, in quanto l'operazione bancaria in adempimento dello iussum, costituisce la funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.
Dunque non si tratta di una donazione indiretta, ma di una donazione tipica ad esecuzione indiretta. In effetti, come rilevato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante, mentre dall'altra, il trasferimento si realizza mediante un'attività di intermediazione gestoria della banca, essendo il bancogiro una semplice modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore di un altro.
Inoltre, nel bancogiro, la banca non può rifiutarsi di eseguire l'ordine richiesto, sussistendo un rapporto contrattuale che la vincola al delegante, ammesso che vi sia la disponibilità di conto, a differenza di quanto avviene nella delegazione, in cui il delegato, ancorché debitore del delegante, può non accettare l'incarico.
Per tali ragioni, le SS.UU. hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".
In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.