Furto con destrezza: approfittarsi della distrazione non fa scattare l'aggravante (Cass. Pen. SS
Per potersi configurare l'aggravante della destrezza nel reato di furto occorre che il comportamento del reo sia accompagnato o preceduto da accorgimenti tali da rilevare particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonei a sorprendere la normale sorveglianza della persona offesa sull'oggetto materiale del furto.
E' quanto hanno affermato le SS.UU. Penali con la sentenza del 12/07/2017, n. 34090.
Le SS.UU. sono state chiamate a risolvere la questione “se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, c. 1, n. 4, c.p., sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa”.
Secondo un primo orientamento sussiste l'aggravante in oggetto in ogni situazione in cui l'agente colga l'occasione favorente la realizzazione dell'impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa sul controllo del bene, perché poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro (Cass. pen., Sez. V, 18/02/2015, n. 20954; Cass. pen., Sez. V, 16/06/2016, n. 3807; Cass. pen., Sez. V, 24/11/2015, n. 6213).
Altra impostazione, al contrario, ritiene che debba essere esclusa la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, perché l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi (Cass. pen., Sez. IV, 10/11/2015, n. 46977; Cass. pen., Sez. II, 18/02/2015, n. 9374; Cass. pen., Sez. V, 18/02/2014, n. 12473).
Le SS.UU. aderiscono a tale ultimo orientamento; preso atto della indeterminatezza del concetto stesso di “destrezza”, trattandosi di un elemento idoneo ad aggravare la pena, è necessario che questa sia caratterizzata da specifici connotati quali il particolare ingegno, l'astuzia e la scaltrezza dimostrata dal reo nell'impossessamento del bene; occorre una condotta connotata da capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portare a compimento il furto.
Conseguentemente, “se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria”.