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La messa alla prova con esito positivo preclude l’ordine di demolizione del manufatto abusivo (Cass.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova; ciò, in quanto tale pronuncia non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità e non può essere equiparata alla sentenza di condanna richiesta come presupposto dalla legge (D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 31 c. 9).

E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso una sentenza del Tribunale della stessa città che, nel dichiarare l'esito positivo della prova richiesta da un soggetto nel procedimento penale che lo vedeva imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c), all'art. 81 cpv. c.p. e altro, ometteva di disporre la demolizione delle opere abusive.

Il PG ricorrente sosteneva in particolare che, poiché ai sensi dell'art. 168 ter c.p. l'estinzione del reato, conseguente all'esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, il giudice avrebbe dovuto ordinare la demolizione, essendo pacifica la natura di sanzione amministrativa accessoria della stessa (D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 31 c. 9) e il carattere obbligatorio del provvedimento.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando, preliminarmente, come la messa alla prova si connoti, rispetto alle altre cause di estinzone del reato, per il suo carattere di “strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale”, sì da prescindere da un accertamento di responsabilità; ha, in ragione di tale connotazione dell'istituto, per conseguenza escluso che la dichiarazione di estinzione per esito positivo della prova possa essere equiparata a una sentenza di condanna, che ex lege costituisce pressupposto dell'ordine di demolizione: ciò, in quanto la sentenza di condanna proprio su tale accertamento, nel merito, della responsabilità trova il suo fondamento.

Ha precisato poi la Corte come l'ordine di demolizione costituisca l'esplicitazione di un potere sanzionatorio, “non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa”, attribuito dalla legge al giudice penale in via accessoria rispetto alla alla sentenza di condanna, di cui richiede la pronuncia, non risultando a ciò sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione.

Su tali presupposti la Corte ha statuito quindi che “l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova” in quanto tale pronuncia non prevede un preventivo accertamento di penale responsabilità.

Ciò non vuol dire, ha precisato, che l'ordine di demolizione, rimanga precluso dall'intervenuta estinzione del reato, ma che lo stesso possa e debba essere irrogato, ricorrendone i presupposti di legge, dalla autorità amministrativa preposta; significando solo che non ricorrono le condizioni di legge per la concorrente impartizione da parte del giudice penale, in ragione del particolare esito processuale che non consente l'integrazione del presupposto processuale (sentenza di condanna o equiparata, come la sentenza di patteggiamento) previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

Chiarito tale profilo, la Corte ha inteso soffermarsi sul rapporto tra reati edilizi e messa alla prova per sottolineare, intanto, come la collocazione del reato edilizio nella cornice edittale che consente la concessione del beneficio della messa alla prova non comporti un automatismo rispetto a quest'ultimo - dovendo comunque il giudice controllare la sussistenza di tutti i presupposti di legge e formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto - e in secondo luogo come, attesa la configurazione della messa alla prova quale strumento di ricomposizione del torto sociale e individuale cagionato dal reato, il giudice, debba accertare ai fini della pronuncia di estinzione l'eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in contestazione (preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio ovvero sanatoria) non potendosi ammettere che venga dichiarata l'estinzione del reato, per compiuta e positiva probation, in presenza di un abuso non completamente demolito o non integralmente sanato sul piano urbanistico.

In tal senso, dunque, la questione è, secondo la Corte, da porsi a monte nella misura in cui, nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, della sospensione del processo con messa alla prova passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell'imputato, di condotte atte a ripristinare l'assetto urbanistico violato con l'abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all'esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria; di modo che tale verifica rende, almeno nella normalità dei casi, implicitamente superata la problematica - erroneo bersaglio dell'odierna impugnazione - del potere/dovere del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 168 ter c.p., nella misura in cui, secondo il descritto fisiologico decorso delle cadenze procedimentali, tale ordine giudiziale non dovrebbe infatti avere più ragion d'essere una volta accertata l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Quindi la Corte ha escluso che l'ordine di demolizione possa essere impartito dal giudice penale in difetto di una sentenza di condanna o a questa equiparata, impregiudicata la sua impartizione da parte dell'autorità amministrativa; ha ulteriormente chiarito che, in ragione della natura e della ratio della messa alla prova, l'esito positivo di quest'ultima, nella materia dei reati edilizi, presuppone la spontanea riduzione in pristino dell'assetto urbanistico violato con l'abuso o la sua riconduzione alla legalità attraverso un titolo in sanatoria, circostanza che elimina in radice il problema dell'emissione dell'ordine di demolizione.

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