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La parola alle SS.UU. sui mezzi di tutela contro la omessa liquidazione delle spese nel dispositivo

Con l’ordinanza interlocutoria n. 21048 del 2017 la II Sezione civile ha richiesto l’intervento delle SS.UU. per la risoluzione del contrasto sulla questione, a fronte della omessa liquidazione delle spese nel dispositivo di una sentenza (di merito o di legittimità), sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, su quale sia il rimedio processuale di cui la parte interessata debba avvalersi (ovvero se l’impugnazione ordinaria avverso le sentenze di merito e la revocazione di cui all’art. 391 bis c.p.c. nei riguardi delle pronunce della Corte di Cassazione oppure il procedimento di correzione di errore materiale).

La II Sezione civile della Corte di Cassazione, dopo aver ravvisato l’infondatezza dei motivi articolati con il ricorso principale in una controversia possessoria, si rendeva conto - nell’esaminare la censura dedotta dai ricorrenti incidentali – che essa involgeva una peculiare questione di diritto (peraltro ricorrente nella prassi giudiziaria) riguardante l’inquadramento del regime dei rimedi processuali adottabili per la tutela derivante dalla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado nel corpo del dispositivo della sentenza di appello nonostante che le stesse, in parte motiva, fossero state addebitate a carico della parte risultata soccombente.

In proposito, il collegio designato rilevava che su tale questione era evincibile un contrasto intersezionale non solo diacronico ma anche sincronico, essendo state offerte soluzioni contrapposte sul tema anche recentemente nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità (come desumibile dal richiamo dei precedenti evocati nella medesima ordinanza interlocutoria).

Per questo motivo lo stesso collegio rilevava l’opportunità di sollecitare il Primo Presidente a voler rimettere la decisione sulla questione alle SS.UU. per il suo definitivo componimento e, quindi, per l’adozione di una soluzione uniforme tale da indirizzare sia i giudici di merito che la stessa Cassazione, anche a fronte di una potenziale incertezza circa la scelta effettuabile ad opera dei singoli giudici che, in ipotesi, potrebbe ripercuotersi a svantaggio delle parti per la conseguente formazione di decadenze in loro danno, a seconda dell’opzione per la formulazione dell’impugnazione ordinaria (o del ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per le pronunce di legittimità) o per la proposizione del (più agile e veloce) procedimento di correzione di errore materiale.

Nell’ordinanza in commento si è osservato che, nella pratica giudiziaria, in sede di emissione della sentenza (o della pronuncia, a tal fine equiparata, perché munita dei requisiti della decisorietà e della definitività), il giudice, non di rado, o omette di emanare la relativa statuizione sulle spese giudiziali (mancando di farne riferimento sia nella motivazione che nel dispositivo) o adotta sul punto una decisione equivoca incorrendo in una discrasia tra quanto argomentato nell’iter logico della motivazione e quanto emergente nel dispositivo (prevedendo una condanna nell'una e la compensazione delle spese nell'altra o viceversa).

Con riguardo a queste due possibili evenienze processuali, la giurisprudenza di legittimità si era in precedenza dimostrata essenzialmente concorde nel ritenere come non fosse ammissibile ricorrere al procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e, con riguardo al giudizio di cassazione, al ricorso previsto dall'art. 391 bis c.p.c.-

Però, con l’adozione di una successiva ordinanza della stessa II Sezione civile della Cassazione – la n. 16959 del 2014 - si era avuto modo di affermare che la procedura di correzione di errore materiale avrebbe potuto ritenersi ammissibile (quantomeno) per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenziasse un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore.

Senonché, come rimarcato nell’ordinanza interlocutoria in commento, l’auspicio di un consolidamento del più recente indirizzo si era venuto subito a vanificare per effetto dell’emanazione di ulteriori decisioni (cfr., in particolare, Cass. n. 17221 del 2014 e Cass. n. 21109) che avevano ripreso (anche se in modo essenzialmente tralaticio e acritico) il contrario indirizzo - una volta del tutto prevalente – richiedente la necessaria formulazione dell’impugnazione, ribadendosi la tesi per cui la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.

Da qui la rilevazione della persistenza del contrasto sull’enucleata questione e la valutazione del collegio designato di rimettere gli atti al Primo Presidente per la conseguente sua risoluzione da parte delle Sezioni unite.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per la valutazione dell’opportunità di demandare all’esame delle SS.UU. la questione di massima – di particolare importanza – indicata in parte motiva.

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