Multe non notificate: il ricorso contro la cartella entro 30 giorni (Cass. Civ. SS.UU. sent. 22/09/2
"L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo del 1°/09/2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Questo il principio di diritto espresso dalle SS.UU. civili di piazza Cavour, dopo aver esaminato, e respinto, il ricorso formulato da un automobilista, già soccombente nei due gradi di merito, e l’evidente contrasto giurisprudenziale sussistente sul punto. Il ricorso di legittimità, infatti, veniva a assegnato dapprima alla III sezione civile e poi, all’esito dell’udienza di trattazione, veniva disposta la trasmissione degli atti relativi al primo presidente per la rimessione alle SS.UU.- Il massimo consesso ha precisato che avverso le multe elevate per infrazioni al Codice della Strada, non notificate, e in relazione alle quali il cittadino riceve la cartella di pagamento, va in ogni modo proposto ricorso nel termine di 30 giorni, precisando al contempo che tale azione non riveste propriamente “natura recuperatoria”, poiché il ricorrente non riacquista tutte le difese che avrebbe potuto esercitare qualora avesse ricevuto la notifica della multa, quali ad esempio le difese nel merito della pretesa sanzionatoria.
In particolare, se l’ente non fornisca la prova di avere eseguito in modo valido e tempestivo la notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Ma a ciò non consegue nessuna privazione di tutela avverso l’ente, bensì, ed unicamente, l’esercizio della stessa nel termine di decadenza pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, subendo la notificazione, avesse inteso confutare la conformità a diritto dell’irrogazione della sanzione. Il collegio, dopo aver ampliamento argomentato, ha statuito che il verbale di accertamento di una sanzione stradale rappresenta un “titolo esecutivo”, e definendolo “del tutto peculiare”. Questo consente all’ente che eleva la sanzione di principiare la riscossione coattiva iscrivendo a ruolo esattoriale gli importi corrispondenti alla sanzione amministrativa e agli accessori. Inoltre, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento, sempre secondo il dictum in commento, concerne la fase di formazione del titolo esecutivo, tuttavia la violazione della notifica non impedisce la venuta a esistenza del titolo stesso, pure se viziato in quanto invalido, ovvero irregolare, l’iter di formazione suo proprio.
E’ stato infine precisato che rimangono esperibili, anche dal destinatario della cartella di pagamento emessa su verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ovvero soggetto passivo della riscossione coattiva, i tradizionali rimedi oppositivi offerti dagli artt. 615 (opposizione all’esecuzione) e 617 (forma dell’opposizione) del codice di rito. Col primo potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra i quali pure la prescrizione ai sensi dell’art. 209 CdS e della L. n. 689 del 1981, art. 28 (qualora la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dall’infrazione).
In tale eventualità, la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è compiuta quale motivo di opposizione a sé stante (in altre parole, riferito al fatto estintivo contemplato dall’art. 201 c. V che va fatto valere nel termine di trenta giorni), ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione. Le SS.UU. rilevano che manifesta è, quindi, la deducibilità della mancanza di questo, nonché di ulteriori, atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione, appunto, dell’opposizione all’esecuzione regolata dall’art. 615 c.p.c.-
Allo stesso modo risulteranno confutabili, attraverso tale ultimo rimedio, tutte le pretese di pagamento dell’ente e dell’agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l’iscrizione a ruolo, bensì posteriori all’emissione del verbale di accertamento, poiché la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile pure se la notifica del verbale fosse stata correttamente eseguita.