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Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: escluso il concorso (Trib. Grosseto Uff. Gip decr. 2

Tra il delitto di omicidio stradale, aggravato ai sensi dell'art. 589 bis c. II c.p., e la contravvenzione di cui all'art. 187 CdS, non possono concorrere, dato che il fatto oggetto di quest'ultima disposizione incriminatrice è già sanzionato, a titolo di circostanza aggravante, dall'altra norma incriminatrice, più grave. E' quanto emerge dal decreto del Gip presso il Tribunale di Grosseto del 28/08/2017.

Il caso vedeva un conducente alla guida della propria vettura in stato di ebbrezza, causare un incidente stradale dal quale era derivata la morte di un altro automobilista che procedeva in senso contrario ed essere indagato per il reato di omicidio stradale, ex art. 589 bis c.p., e per la contravvenzione di cui all'art. 187 CdS.

Il Gip presso il Tribunale di Grosseto rileva come debba essere disposta l'archiviazione in quanto, una volta iscritto l'indagato in ordine al delitto di omicidio stradale, aggravato ai sensi dell'art. 589 bis c.p., a carico del medesimo indagato non avrebbe dovuto essere iscritta anche la contravvenzione di cui all'art. 187 CdS, restando quest'ultima assorbita nel primo delitto.

La pubblica accusa evidentemente aveva operato in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alla disciplina previgente, ammetteva il concorso tra le due fattispecie, senza però confrontarsi con la questione della sostenibilità di tale conclusione anche dopo l'introduzione del reato di omicidio stradale.

Prima della novella del 2016 la Cassazione ammetteva il concorso tra la contravvenzione di cui agli artt. 186 o 187 CdS e il delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589 c. III c.p., in quanto si riteneva che le fattispecie disciplinate dal codice penale trovavano applicazione nei riguardi anche di quei soggetti che, pur non essendo alla guida del veicolo, erano comunque tenuti al rispetto delle norme del codice stradale, mentre le contravvenzioni interessate si riferivano esclusivamente al conducente del veicolo.

Tale considerazione non è più sostenibile attualmente, dopo l'introduzione del nuovo reato di omicidio stradale; il nuovo art. 589 bis c.p., infatti, dopo aver disciplinato al primo comma la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, passa a disciplinare nei commi successivi varie ipotesi aggravate in relazione alle specifiche norme cautelari violate.

Per quel che qui interessa, nel secondo comma si prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto agente, in tale ipotesi, è oggi solo il conducente del veicolo a motore e non più, come in passato, chiunque fosse tenuto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Ciò consente di sostenere che oggi, a differenza del passato, la condotta di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti rappresenta un elemento circostanziale del nuovo reato di omicidio stradale, con conseguente possibilità di ravvisare un'ipotesi di reato complesso, ai sensi dell'art. 84 c.p.-

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