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Appalto a corpo: compenso può lievitare se progetto cambia radicalmente (Cass. Civ. sez. I ord. 25/0

In materia di appalti pubblici, il corrispettivo può essere pattuito "a corpo" o "a misura": per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; per le prestazioni a misura, il prezzo pattuito può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

L'immodificabilità del prezzo "a corpo" è un principio assoluto e inderogabile?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l'ordinanza del 25/09/2017, n. 22268, con la quale ha statuito che, pur in presenza di un appalto di opere pubbliche la cui determinazione del prezzo sia “a corpo”, il significativo incremento dei lavori da eseguire fa sorgere in capo all’impresa appaltatrice il diritto al compenso per l’eccedenza delle opere realizzate.

Come è noto, nell’ambito degli appalti pubblici il prezzo delle opere che deve realizzare la società appaltatrice può essere determinato secondo due criteri.

Il primo, definito “a corpo”, individua una modalità di tipo forfettario di determinazione del prezzo che è destinato a rimanere invariato; il secondo, denominato “a misura”, implica la possibile variazione del compenso in presenza di modifiche quantitative della prestazione da eseguirsi.

La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha rivisto questa statica distinzione, conferendo il carattere della flessibilità alla modalità di fissazione del prezzo “a corpo” per la realizzazione di opere pubbliche.

I giudici si sono soffermati sulla questione dell’ immodificabilità del prezzo “a corpo”, richiamando in proposito una delibera (Delib. 21/02/2002, n. 51) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Quest’ultima ha previsto che nei contratti pubblici in cui la determinazione del prezzo sia avvenuta “a corpo”, non vi può essere, in linea generale, la modifica del compenso spettante all’appaltatrice, che si assume il rischio del possibile aumento o diminuzione delle risorse utili alla realizzazione dell’opera, rispetto a quelle specificate nell’offerta dalla stazione appaltante. Tuttavia, prosegue la delibera richiamata dalla Corte, tale predeterminazione è soggetta a variazioni qualora si verifichi una modifica tale da determinare un cambiamento nell’oggetto del contratto.

Aderendo a questa impostazione i giudici hanno sottolineato che in ipotesi di variazioni “abnormi“ dei lavori da eseguire (nel caso di specie corrispondenti addirittura al doppio del valore delle opere progettate) si è in presenza di un’alea contrattuale non più accettabile e sostenibile da parte della società appaltatrice che, pertanto, pur in presenza di un appalto “a corpo”, ha diritto a vedersi aumentato il compenso per i lavori aggiuntivi realizzati.

La Cassazione sancisce, in definitiva, che il principio della immodificabilità del prezzo stabilito “a corpo” non è assoluto ma derogabile, per cui in presenza di incrementi dei lavori da eseguire che esulino la normalità e che si ritengano abnormi rispetto a quelli previsti inizialmente, si va incontro a possibili variazioni del prezzo.

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