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Violenza sessuale di gruppo anche se vittima ha assunto alcool o droghe volontariamente (Cass. Pen.

Sussiste violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica anche se la vittima ha assunto alcool o droga di sua spontanea volontà.

E' quanto emerge dalla sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione del 04/10/2017, n. 45589.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica, di cui all'art. 609 bis c.p. c. 2 n. 1, anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti, poiché anche in tal caso si realizza una situazione di menomazione della vittima che può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (Cass. Pen., Sez. III, 17/09/2013, n. 38059; Cass. Pen., Sez. III, 26/09/2016, n. 39800).

Secondo la difesa degli imputati, l'assenza di comportamenti di questi ultimi, diretti a cagionare lo stato di ubriachezza e lo stordimento da stupefacenti della vittima, esclude la sussistenza della violenza del reato, giacché la donna, nella fattispecie, si era volontariamente ubriacata ed aveva assunto sostanza stupefacente, aveva volontariamente fatto salire gli indagati in casa, aveva offerto loro da bere e mentre gli uomini parlavano in camera si era recata in camera da letto ove poi era stata raggiunta da costoro.

Secondo gli ermellini, le condizioni per esprimere un valido consenso al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l'incapacità o l'incoscienza; anche l'incapacità volontariamente cagionata deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all'atto sessuale. Ciò che rileva non è tanto chi abbia cagionato lo stato di incapacità quanto se al momento degli atti sessuali la donna era o meno in grado di esprimere il consenso al rapporto con gli imputati.

Come confermato da recente giurisprudenza: “Integra il reato di violenza sessuale di gruppo, ex art. 609 octies c.p., con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole” (Cass. pen., Sez. III, 16/10/2012, n. 40565).

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