top of page

Agente omette di sanzionare l’automobilista? Non è abuso d'ufficio (Cass. Pen. sez. VI sent. 11/

Non sussiste abuso di ufficio nel caso in cui l'agente fermi un veicolo in transito, rilevi una contravvenzione ma ometta di sanzionare il conducente, evitando che il veicolo possa continuare a circolare.

E' quanto emerge dalla sentenza della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione dell'11/10/2017 n. 46788.

Il caso vedeva un comandante della Stazione dei Carabinieri, nell'esercizio delle sue funzioni, in violazione dell'art. 193 CdS, il quale, avendo riscontrato, nel corso di un controllo su strada che la vettura di un conducente era priva di assicurazione, ometteva di contravvenzionare quest'ultimo e di procedere al sequestro amministrativo del veicolo, così procurando al conducente un ingiusto vantaggio patrimoniale. Secondo giurisprudenza, nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio (Cass. pen., Sez. VI, 07/04/2005, n. 18149). Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono un vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Cass. pen., Sez. VI, 27/06/2007, n. 35814). Tornando al caso di specie, secondo gli ermellini “esula dall'alveo di legittimità il giudizio espresso dalla sentenza di oggettiva finalizzazione della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi omesso di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veicolo”.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page