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La violazione del diritto di visita non autorizza la sospensione dell'assegno di mantenimento da

Il padre non può decidere di sospendere l'assegno di mantenimento perché la ex non gli fa vedere i figli. Così ha stabilito la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di un padre contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare per 16 anni, dal 1986 al 2002.

L'uomo a fondamento della propria tesi sosteneva che la ex e le sue figlie gli avevano fatto mancare l'affetto dovuto ad un marito ed un padre in quanto tutte e tre "lo avevano in odio" e chiedeva peraltro la condanna alla restituzione di varie somme loro versate a titolo di mantenimento sul presupposto che esse non si trovavano nelle condizioni per averne diritto.

Rigettate le proprie istanze nel merito, l'uomo adiva la Cassazione, sostenendo tra l'altro che la Corte d'Appello, "nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all'obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell'assegno – ma - si limitò a sospendere il proprio adempimento 'nel vano tentativo di indurre l'allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie'".

Deduceva inoltre di aver correttamente adempiuto, sia pure in esito ad un giudizio penale, "tutti i propri obblighi nei confronti della ex moglie e delle figlie, sicché non residuava alcun danno risarcibile in favore di queste ultime".

La Suprema Corte però non è d'accordo.

Ricordano infatti gli Ermellini che tra "l'obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all'ex marito, e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere l'assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la 'sospensione' dell'assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l'ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli".

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