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Prospettare azioni giudiziarie non integra il reato di minaccia (Cass. Pen. sez. V sent. 26/09/2017

L'espressione “ve la farò pagare”, proferita in un contesto caratterizzato da forti tensioni fra dichiarante e destinatari, nonchè da pregresse plurime denunce reciproche, non integra l'elemento materiale della minaccia, in quanto può essere ragionevolmente interpretata come riferita all'esercizio di azioni giudiziarie, la cui prospettazione, attraverso la generica espressione in questione, non implica un danno ingiusto afferendo all'esplicazione di un diritto.

É quanto si ricava dalla pronuncia che si annota, emessa a seguito di impugnazione della sentenza con cui il Giudice di Pace di Bologna aveva condannato il ricorrente alla pena della multa di € 400,00 per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.).

Nell'atto di impugnazione, l'imputato lamentava, quanto al reato di ingiuria, la mancata applicazione della scriminante della provocazione (art. 599 c.p.) in ragione delle forti tensioni esistenti fra le parti; quanto al reato di minaccia, la mancanza del contenuto minaccioso nell'espressione “ve la farò pagare”, essendo l'espressione riferita a possibili future azioni giudiziarie.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando con motivazione semplificata che: elemento essenziale nel reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica, mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto, deducibile dalla situazione contingente, possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima medesima; tale elemento difettava nel caso di specie poichè l'espressione oggetto di contestazione, calata nella situazione concreta contingente nell'ambito della quale era stata proferita, caratterizzata da forti tensioni tra le parti e da pregresse reciproche azioni giudiziarie, poteva logicamente ritenersi riferita all'esericizio di nuove azioni giudiziarie non implicanti un danno ingiusto in quanto costituenti esplicazione di un diritto.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza gravata, in relazione al reato di minaccia per insussistenza del fatto, e in relazione a quello di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, giacché come noto, in forza del D.Lgs. 15/01/2016, n. 7 art. 1 c. 1 lett. c), l'art. 594 c.p. è stato abrogato.

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