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Fideiussione omnibus: ratio e portata imperativa dell’art. 1956 c.c. (Trib. Taranto sez. II civ. sen

Il giudizio conclusosi con la pronuncia in commento è stato instaurato a fronte di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla parte ingiunta del pagamento nei confronti della Banca; l’opponente incentra la propria difesa sull'avvenuta estinzione ex art. 1956 c.c. della fideiussione già concessa nel 2008, sostenendo, infatti, che la Banca avesse concesso credito alla debitrice principale con il mutuo del 12/12/2012, senza acquisire il proprio preventivo consenso e pur conoscendo il peggioramento della condizione finanziaria della società garantita, come desumibile anche dalla precedente pubblicazione di due protesti, così violando gli artt. 1176, 1375, e 1956 c.c.-

Ragion per cui, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’opponente chiedeva che fosse dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria e, quindi, revocato il provvedimento monitorio, con condanna della banca al pagamento delle spese.

La banca opposta deduceva, invece, che il mutuo chirografario (dell’importo di € 80.000,00) per il quale aveva originariamente agito in via monitoria, non rappresentasse una nuova erogazione di credito, bensì una facilitazione richiesta dalla debitrice principale e di cui si avvantaggiarono anche i garanti, per ripianare la pregressa esposizione debitoria che gravava già sul debitore principale e che, alla data del 12/12/2012, era pari ad € 79.765,00, ossia per un importo pressoché identico a quello poi oggetto del nuovo mutuo.

Con la pronuncia in esame il Tribunale adito afferma che il 2° c. dell’art. 1956 c.c. reca una disposizione a protezione del fideiussore: questi dovrà fornire la sua necessaria e preventiva autorizzazione per la concessione del nuovo credito al debitore, quando la banca sia a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo.

La ratio sottesa alla previsione normativa in parola si comprende considerando che, trattandosi di obbligazioni future, la banca può essere indotta ad elargire credito ulteriore con facilità, anche al debitore che versi in una situazione finanziaria peggiorativa rispetto a quella sussistente al momento della stipula della garanzia, potendo contare comunque sull'obbligazione solidale del fideiussore.

Si verificherebbe, in tal caso, un comportamento contrario a buona fede, nella misura in cui la banca che elargisca improvvidamente altro credito - sebbene a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale – coinvolgerebbe automaticamente il fideiussore, quale garante (anche) del credito ulteriore.

Proprio il rilievo che l’art. 1956 c.c. sia una speciale applicazione del precetto generale della buona fede nell'esecuzione del rapporto, induceva i migliori interpreti a configurare il disposto di cui all'art. 1956 c.c. di carattere imperativo e, quindi inderogabile, dalla volontà delle parti del contratto. Sulla scorta di tale considerazione è possibile svolgere una precisazione ulteriore, e, cioè, quella per cui l’autorizzazione preventiva – “speciale” – deve avvenire, in ogni caso, prima della concessione del nuovo credito, essendo irrilevante che il fideiussore sia o meno a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale; diversamente, in caso di autorizzazione preventiva, si incorrerà nella nullità della relativa clausola, in base a quanto disposto dalla norma di cui all'art. 1229 c.c.-

Tuttavia, l’operatività dell’art. 1956 c.c. è esclusa quando il nuovo credito è pressoché identico, nel suo ammontare, al credito originario: ad es. quando – come nel caso di specie - il mutuo viene stipulato per azzerare una pregressa esposizione debitoria derivante da altri titoli.

Pertanto, a condurre al rigetto dell’opposizione, non è la mancata conoscenza del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore quanto, piuttosto, è il rilievo circa la mancata insorgenza di una più ampia esposizione debitoria per effetto della nuova obbligazione; infatti, se è vero che con la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria sorgeva una nuova obbligazione, è pur vero che la sua concreta finalità era quella di evitare che la banca richiedesse il pagamento immediato del debito pregresso, derivante dallo scoperto di conto corrente.

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