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Atti di Equitalia contestabili senza querela di falso (Cass. Civ. sez. III sent. 09/11/2017 n. 26519

Gli atti del concessionario della riscossione non godono di fede privilegiata e dunque il contribuente può contestarli senza dover proporre querela di falso.

Ciò è quanto sancito di recente dalla Suprema Corte che, a seguito della contestazione di un contribuente in merito al contenuto di un pignoramento di Equitalia, ha dichiarato “l’atto di pignoramento presso terzi, … in tema di esecuzione esattoriale ha la natura di atto esecutivo e quindi di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente della riscossione fa piena fede fino a querela di falso dell’attività compiuta per la sua redazione”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto aveva accolto il ricorso di un contribuente che lamentava l’illegittimità di un pignoramento presso terzi emesso dall’agente della riscossione poiché privo della specifica indicazione delle cartelle esattoriali poste a base della pretesa.

Il concessionario contrastava l’eccezione del contribuente sostenendo che l’elenco delle cartelle era stato materialmente pinzato al pignoramento e ciò era incontestabile poiché nel testo dell’atto l’ufficiale della riscossione dichiarava che i titoli erano stati “allegati”.

Per il concessionario, dunque, il fatto stesso che nel pignoramento fosse indicato che l’elenco delle cartelle era stato allegato costituiva una dichiarazione su un atto pubblico e per questo munita di fede privilegiata non contestabile fino a querela di falso (a onor di chiarezza è bene far presente che l’azione di querela di falso – da non confondersi con la denuncia/querela prevista in ambito penale –è individuata dal nostro Codice di Procedura Civile negli artt. 221 e segg. e consiste in un procedimento civile dinanzi al Tribunale il quale mira proprio ad accertare la falsità di un atto pubblico che fino a tale accertamento gode di fede privilegiata).

Fede privilegiata che per i giudici della Corte di Cassazione riguarda solo alcune funzioni degli agenti della riscossione e, precisamente, quelle relative alle attività di notifica diversamente dalla redazione degli atti esattoriali che rappresentano dei meri documenti di parte e dunque liberamente contestabili.

Nello specifico, i giudici dichiarano “L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione … sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c. conservando invece quella di atto processuale di parte.

Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto … non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita … le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”.

Tale decisione risulta di notevole importanza proprio perché chiarisce il ruolo dell’agente della riscossione – che dunque muta a seconda delle funzioni da quest’ultimo svolte – con la conseguenza che il contribuente interessato avrà la possibilità di contestare il contenuto degli atti esattoriali senza ricorrere alla querela di falso.

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