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Poste private non possono notificare gli atti giudiziari (Cass. Civ. sez. VI-T ord. 11/10/2017 n. 23

L’art. 149 c.p.c. prevede espressamente la facoltà di notificare atti giudiziari avvalendosi del servizio postale; in particolare l’ufficiale giudiziario si occupa della spedizione della copia, eseguendo puntuale relazione di notificazione e indicando l’ufficio postale da dove l’atto è stato spedito.

Analogamente, la legge 53/94 attribuisce all’avvocato la facoltà di notificare gli atti senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, tramite il servizio postale.

Con la liberalizzazione del mercato accanto a Poste Italiane sono fiorite numerose aziende private che si occupano della distribuzione del servizio postale.

La questione che ha occupato la Corte di Cassazione riguarda la possibilità o meno delle poste private di notificare gli atti giudiziari.

La vicenda trae origine da un’opposizione ad una cartella esattoriale, notificata dal cittadino tramite poste private.

Sia in primo che in secondo grado l’opposizione era stata per questo motivo dichiarata inammissibile. In particolare i giudici di merito avevano aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il D.Lgs. n. 261/99 che ha liberalizzato il servizio postale stabilisce, l’affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi di notificazione e comunicazioni a mezzo posta relativi ad atti giudiziari, compresi anche gli atti tributari e processuali.

La parte soccombente ricorreva in cassazione.

La Corte di Cassazione ribadiva il consolidato indirizzo - cui si erano appellate le corti di merito e rimarcato anche dalle SS.UU. - secondo cui il D.Lgs. 22/07/1999, n. 261, art. 4 c. 1 lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, aveva comunque stabilito che, per esigenze di ordine pubblico, venissero affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20/11/1982, n. 890 e successive modificazioni.

A ciò conseguiva l’inesistenza dell’atto notificato a mezzo posta privata e pertanto non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti.

Tuttavia la Corte di Cassazione riteneva opportuno dare una nuova lettura a tale univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente controversia, alla luce dell'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

In particolare, la L. 04/08/2017, n. 124 all'art. 1 c. 57 lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10/09/2017, l'abrogazione del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261 art. 4 con conseguente soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Ne deriva che l’abrogazione non può avere alcuna efficacia retroattiva e nel caso in esame vada applicata la legge vigente al momento della notifica.

Peraltro la L. n. 124 del 2017, art. 1, combinato disposto dei cc. 57 e 58, prevede che la licenza da parte dei servizi privati, debba essere subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi, che dovranno essere specificatamente determinate dalla AGCOM, anche in materia di notificazioni.

Ciò induceva a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, dovesse trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza.

Pertanto il ricorso veniva respinto.

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