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Sospeso l'avvocato che esegue troppi pignoramenti (Cass. Civ. SS.UU. sent. 23/11/2017 n. 27897)


L'avvocato, se può, deve tentare di riunire i procedimenti esecutivi nei confronti dello stesso debitore perché, come chiarito dalle SS.UU. civili nella sent. n. 27897/17, se promuove molte procedure di pignoramento avverso il medesimo soggetto rischia di essere sospeso.

Con la predetta pronuncia, infatti, la Corte ha confermato la sospensione di quattro mesi inflitta a un avvocato che aveva promosso verso una medesima azienda addirittura 52 azioni esecutive per recuperare i debiti della stessa nei confronti di alcuni suoi dipendenti.

Tale comportamento, già per il CNF, rappresenta una palese violazione dell'art. 66 del codice deontologico (nuova formulazione).

Per i giudici della Cassazione, a nulla importa che i clienti lavoratori avessero un effettivo interesse ad agire esecutivamente per ottenere una tutela piena dei loro crediti.

L'articolo 66, infatti, presuppone che, come nel caso di specie, le iniziative giudiziali plurime siano astrattamente legittime e collega il loro disvalore deontologico alla scelta, irragionevole, di non unificarle.

Ciò posto, a nulla rileva in senso contrario alla sanzione disciplinare il fatto che il professionista abbia agito per conto di più parti contro una parte sola per ragioni di credito uguali o comunque connesse né la circostanza che i lavoratori avessero concordato con la controparte di dar corso a più procedure esecutive: la sospensione di quattro mesi avrebbe potuto essere evitata dal legale solo se avesse scelto di riunire le cause.

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