Appello: escluse nuove prove anche se indispensabili (Cass. Civ. sez. III sent. 09/11/2017 n. 26522)
Nel processo d’appello non possono essere prodotte nuove prove, salvo per causa non imputabile alla parte.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza n. 26522/17 depositata il 09/11/2017.
Nella vicenda in esame, la ricorrente aveva presentato opposizione, innanzi al competente giudice di pace, avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di entrate di natura non tributaria. Il giudizio, svoltosi in contumacia delle parti convenute, si concludeva con il rigetto dell'opposizione. A tale conclusione giungeva anche il giudice di seconde cure.
Avverso tale sentenza, la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, censurando che il Tribunale, quale giudice dell’appello, aveva errato nel ritenere ammissibile la produzione documentale depositata dagli opposti, per la prima volta nel processo d’appello, poiché in tal modo, veniva violato il divieto assoluto di nuova produzione documentale in appello.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, deducendo, in particolare, che nella sentenza impugnata, il giudice aveva erroneamente fatto riferimento ad una formulazione dell'art. 345 c.p.c. non più vigente, in quanto superata dalle modifiche apportate dal citato D.L. n. 83 del 2012.
In effetti, nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13/06/2013, quindi doveva trovare attuazione l'art. 345 c.p.c. c. 3 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134/2012, in quanto applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11/09/2012 in poi. Atteso che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13/06/2013, non è confacente la giurisprudenza citata dal giudice d'appello, a sostegno della propria decisione.
A ciò si aggiunga che, non vi è più la possibilità in appello, di depositare documenti o prove indispensabili, in quanto il testo dell'art. 345 c.p.c. c. 3 è stato modificato eliminando le parole "(...salvo) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero...". Pertanto, l'unico caso in cui in appello la produzione documentale è ammissibile è rappresentato dall'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, ovvero dal caso fortuito o dalla forza maggiore.
Inoltre, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, operanti nel rito civile, per cui, l’eliminazione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si interpreta nel rilievo dell'onere di opportuna attivazione del convenuto, il quale dovrà allegare tempestivamente tutte le prove a sostegno della propria difesa.
In conclusione, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. c. 3 come da novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, statuisce il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa.