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Matrimonio troppo breve? Niente assegno di mantenimento (Cass. Civ. sez. VI ord. 10/01/2018 n. 402)

Un matrimonio concordato e fondato su reciproci interessi economici, seguito da una separazione dopo appena 28 giorni, che non ha consentito alla coppia di instaurare un vero rapporto affettivo. Per tali ragioni non spetta alcun assegno di mantenimento al coniuge.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 402/2018 respingendo la domanda della ex moglie volta a ottenere l'assegno di mantenimento a suo favore.

In sede di merito, sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto la richiesta di mantenimento avanzata dalla donna a seguito della separazione dal marito: i giudici avevano rilevato come il matrimonio fosse durato solo 28 giorni, tra l'altro senza che i coniugi avessero convissuto insieme e senza che si fosse instaurata una vera comunione materiale e spirituale tra loro.

Inoltre, le parti si erano reciprocamente accusate di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di un'effettiva unione.

Lui, alto ufficiale dell'esercito USA, avrebbe beneficiato di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio e riconosciute agli appartenenti alle forze armate, lei, invece, si sarebbe indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni post-datati nonché, nel corso della brevissima unione, si sarebbe fatta consegnare dal marito 110mila dollari in contanti.

Un contesto che rende infruttuosa l'impugnazione della donna in Cassazione volta a ottenere una pronuncia a lei favorevole: la difesa ritiene che la breve durata del matrimonio non precluda il diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente e dalla non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri (che gli consentirebbero di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) nonché dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Gli Ermellini, invece, ritengono che la Corte territoriale abbia espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell'acceleramento della sussistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento e abbia decido di escluderlo.

Trattasi, per la Suprema Corte, di una vicenda "eccezionale" in cui non si è realizzata alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi al momento della separazione, essendosi, invece, riscontrata esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

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