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Responsabilità medica: le SS.UU. si pronunciano sulla punibilità per colpa (Cass. SS.UU. inf. provv.

Con l'informazione provvisoria n. 31/2017 le SS.UU. hanno fatto chiarezza sull'esatta portata del nuovo art. 590 sexies c.p.-

La legge Gelli numero 24/2017, come noto, ha introdotto delle importantissime modifiche nel mondo della responsabilità medica, modifiche che, però, non hanno tardato a generare dei contrasti interpretativi anche molto rilevanti, rispetto ai quali la giurisprudenza non è riuscita a trovare un punto di incontro soddisfacente.

Basti pensare che, a distanza di meno di un anno dall'entrata in vigore della riforma, sono già dovute intervenire le SS.UU. a fare chiarezza su un aspetto fondamentale della legge numero 24: l'introduzione dell'art. 590 sexies nel codice penale e la contestuale abrogazione della previgente disciplina sulla responsabilità penale di cui alla legge cd. Balduzzi numero 189/2012.

Su tale aspetto, e più nel dettaglio sulla punibilità dell'errore sanitario nel momento esecutivo, si è infatti creata sin da subito una sensibile difformità di vedute all'interno della IV sezione penale della Corte di Cassazione, che ha inciso sull'esatta determinazione dei confini di applicazione della nuova disciplina e dei profili del diritto intertemporale.

Con la sentenza n. 28187/2017, infatti, è stato affermato che la disciplina prevista dalla legge Balduzzi risulta nei fatti più favorevole rispetto alla legge Gelli, con tutte le conseguenze che ne derivano sui giudizi in corso. A sostegno di tale posizione è stata posta la circostanza che, mentre prima era esclusa la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate, oggi, ai fini della responsabilità penale, non sussiste più alcuna distinzione tra colpa lieve e colpa grave e il parametro di valutazione di ogni manifestazione di colpa per imperizia è stato identificato in un'articolata disciplina sulle linee guida.

In sostanza, con la legge Gelli l'esonero da responsabilità diviene possibile solo se il sanitario abbia rispettato le linee guida in maniera effettiva e aderente alle caratteristiche del caso concreto, mentre non opererà se l'osservanza sia stata del tutto astratta.

Con la sentenza n. 50078/2017, invece, i giudici della IV sezione hanno giudicato più favorevole la legge Gelli rispetto alla legge Balduzzi.

Sulla base di tale indirizzo interpretativo, occorre infatti fare leva sulla circostanza che con la recente riforma è stato nei fatti superato il problema del grado della colpa, attenuando il giudizio sulla colpa medica con l'introduzione di una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia (indipendentemente dal grado della colpa), che diviene operativa esclusivamente se l'esercente la professione sanitaria ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guide o, in loro assenza, le buone pratiche clinico assistenziali, in ogni caso adeguate al caso concreto.

Da un lato, quindi, c'era un indirizzo che dava della nuova disposizione una lettura eccessivamente restrittiva, vicina all'impraticabilità, nel tentativo di superare i dubbi di legittimità costituzionale posti dalla lettera della norma; dall'altro c'era un indirizzo fin troppo appiattito sulle intenzioni del legislatore della riforma.

La posizione espressa dalle SS.UU. nell'informazione provvisoria n. 31/2017 diviene quindi importantissima.

In particolare, in tale sede i giudici hanno chiarito che il sanitario può oggi essere considerato penalmente responsabile:

- se l'evento si è verificato per colpa, lieve o grave, derivante non da imperizia ma da negligenza o da imprudenza;

- se vi è stato un errore esecutivo rimproverabile, anche per colpa lieve, se nel caso concreto non sono disponibili né linee guida né buone pratiche;

- se vi è stata imperizia fondata su un errore, anche per colpa lieve, nell'individuare e nello scegliere le linee guida o le buone pratiche adeguate al caso concreto;

- se l'evento si è verificato per colpa, solo grave, derivante da imperizia in caso di errore esecutivo rimproverabile, se nel caso concreto esistono linee guida o, in subordine, buone pratiche adeguate e alle quali il sanitario si è attenuto.

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