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Arresti domiciliari: sì al braccialetto anche se Pm non l’ha chiesto (Cass. Pen. sez. III sent. 08/0

La sentenza del Tribunale secondo cui l'imputato è tenuto a scontare la pena ai domiciliari con il braccialetto elettronico non è appellabile per una mancata richiesta avanzata dal pubblico ministero.

E' quanto ha stabilito la III Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del giorno 08/01/2018 n. 172.

Secondo quanto disposto dalle SS.UU. gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando tale mezzo tecnico, previsto dall'art. 275 bis c.p.p., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Cass. pen., SS.UU. 28/04/2016, n. 20769).

La misura cautelare in esame non si frappone, nella scala della gravità, tra l'arresto domiciliare semplice e la custodia cautelare in carcere e non genera nessun onere di motivazione aggiuntiva se il giudice ritiene che la restrizione domiciliare sia inidonea a contenere le esigenze cautelari rilevate (Cass. Pen., Sez. II, 20/01/2015, n. 6505). Nella fattispecie, dunque, non si verte in tema di non motivata ed ingiustificata applicazione di una misura cautelare più gravosa non richiesta dal pubblico ministero, ma nella individuazione, da parte del giudice, di una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e rispetto alla quale non è necessaria una specifica richiesta da parte del pubblico ministero.

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