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Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi (Cass. Civ. sez. VI-2 ord. 11/12/2017

Non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civ., con l'ordinanza del giorno 11/12/2017 n. 29594.

Un avvocato proponeva opposizione a ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura, che veniva condannata alle spese. L’avvocato ricorreva in appello lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali. L’appello veniva rigettato e l’avvocato ricorreva in Cassazione.

Il Supremo Collegio ribadisce, con stringata motivazione, che non possono essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense, richiamando una pronuncia risalente (Cass. Sez. VI 30/03/2011 n. 7293).

Si rilevi che la pronuncia provenga dalla VI Sezione, ossia una sorta di sezione filtro, alla quale vengono assegnate le questioni manifestamente fondate/infondate.

E tale è la annosa materia delle spese legali ex art. 91 c.p.c.- Sarebbe stato giusto invero ricordare che il principio, oltre ad essere risalente, è stato recentemente ribadito dalle SS.UU.: la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10/07/2017 n. 16990).

Se la liquidazione non può avvenire al di sotto dei minimi, va ricordato che il giudice ha, altresì, l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. Sez. VI 06/06/2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10/11/2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17/09/2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24/02/2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08/02/2007 n. 2748).

Comune denominatore per l’interprete ci sembra quello di attenersi ai criteri medi: non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel DM 55/2014 ben venticinque volte il termine “di regola" (Art. 2 c. II; art. 4 c. I (tre volte); art. 4 c. II; art. 4 c. III; art. 4 c. IV; art. 4 c. VI; art. 5 c. I (viene usato il termine “di norma”); art. 5 c. VI; art. 6 c. I; art. 8 c. II; art. 9 c.I; art. 10 c. I; art. 10 c. II; art. 11 c. I; art. 12 c. I, art. 12 c. II, art. 15 c. I (viene usato il termine “di norma”); art. 17 c. I; art. 19 c. I; art. 21 c. VII; art. 22 c. I; art. 24 c. I; art. 26 c. I).

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