Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità non dipendono dall'imputato (Cass. Pen.
L'imputato ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità rimane estraneo all'individuazione dell'istituzione e delle modalità di esecuzione della misura.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza resa sul caso in esame, che aveva visto negarsi al ricorrente la dichiarazione di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool poiché il lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi dell'art. 186 c. 9 bis D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 era stato eseguito in un luogo diverso da quello originariamente previsto in sentenza e tale circostanza non avrebbe dato al giudice la possibilità di esprimere utili valutazioni in ordine all'adeguatezza rispetto ai fini rieducativi. In particolare, l'ordinanza impugnata rigettava l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del reato argomentando che il positivo svolgimento dell'attività prescritta era da escludere in quanto la stessa non era stata espletata presso il Servizio Giardini di Roma Capitale bensì presso una Biblioteca.
Nel ricorso veniva censurata la motivazione del provvedimento e denunciata la violazione di legge rappresentandosi come la scelta di destinare il ricorrente alle Istituzioni Biblioteche anzichè al Servizio Giardini fosse stata presa dal Dipartimento Politiche Sociali, che aveva in carico il ricorrente, e fosse stata regolarmente comunicata all'Autorità Giudiziaria, unitamente al programma di lavoro; comunicazione, cui aveva fatto seguito la relazione finale di positiva prestazione del lavoro, in conformità a quanto previsto dal programma.
La Corte di Cassazione, valorizzando anche i rilevi della Procura Generale che si è pronunciata per l'accoglimento del ricorso, ha ribadito l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016) secondo cui, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool o di stupefacenti, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione. Ha quindi precisato la Corte che l'imputato ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità rimane estraneo all'individuazione dell'istituzione e delle modalità di esecuzione della misura, essendo questa rimessa al giudice con l'ausilio delle strutture convenzionate.
Nel caso di specie la variazione del luogo di esecuzione dell'attività era intervenuta a seguito di regolare comunicazione da parte dell'Ente competente senza che l'Autorità Giudiziaria manifestasse il proprio dissenso rispetto ad essa. Ragion per cui, ad avviso della Corte, una volta eseguito il lavoro di pubblica utilità come programmato dall'Ente e tacitamente assentito dall'Autorità Giudiziaria, senza che al ricorrente fossero addebitabili mutamenti discrezionali, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, così come concretatasi, non avrebbe potuto essere ritenuta senza titolo ed effetti.
Sulla scorta di tali argomentazioni e del riscontro in atti circa l'esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Corte, annullando senza rinvio l'impugnata ordinanza in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto gli effetti previsti dall'art. 186 c. 9 bis, dichiarando pertanto estinto il reato e disponendo, altresì, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, nonchè la revoca della confisca del veicolo sequestrato.