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Annullamento senza rinvio: i chiarimenti delle Sezioni Unite penali (Cass. Pen. SS.UU. sent. 24/01/2

La Suprema Corte può annullare senza rinvio decidendo direttamente la causa secondo gli accertamenti effettuati dal giudice di merito.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, SS.UU. Penali, nella sentenza n. 3464/2018 del 24/01/2018.

Le SS.UU. della Suprema Corte, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa alla possibilità che la Cassazione possa pronunciare direttamente sentenza di annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.1 lett. l) c.p.p. secondo l’attuale formulazione della norma, introdotta dall’art.1 c .67 della legge di riforma del Codice penale, n. 103/2017. Tale disposizione prevede la possibilità dell’annullamento senza rinvio “se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio”. Il parametro per le valutazioni della Cassazione, è costituito dalle “statuizioni del giudice di merito” correlato con la possibilità che la Suprema Corte ridetermini la pena, direttamente in sede di legittimità.

Nella relazione conclusiva della Commissione, emerge che “le proposte di modifica che, nell’ottica della razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure di impugnazione, investono l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio”. Dunque, l’obiettivo del legislatore è quello di estendere le ipotesi di annullamento senza rinvio, al fine di deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo l’annullamento in cassazione. Inoltre, l’intervento riformatore è ispirato all’analoga previsione per il giudizio civile di Cassazione, regolato dal secondo comma dell’art. 384 c.p.c.- In particolare, il riferimento è alla disposizione per cui in sede civile, in caso di accoglimento del ricorso, la Cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice «ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

Secondo la previsione civilistica, il riferimento agli ulteriori accertamenti di fatto ha una doppia funzione: per un verso, segna il limite al potere di annullamento senza rinvio in assenza di tale necessità e per un altro, individua nelle verifiche già effettuate dal giudice di merito, gli elementi in base ai quali detto potere deve essere esercitato.

Nel modificare l’art. 620 c. 1 lettera l) del codice di rito penale, il legislatore ha inteso ampliare la possibilità, per la cassazione in sede penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva finalizzata ad avvicinare tale potere a quello previsto nel giudizio di legittimità civile, ex art. 384 c.p.c.-

Dunque, l’annullamento senza rinvio diventa una via praticabile quando le decisioni possono essere prese, in sede di legittimità, in base agli accertamenti in fatto esposti nel provvedimento di merito.

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620 lett. l) c.p.p., se non vi è necessità di ulteriori indagini o verifiche, è previsto che la Cassazione possa decidere senza rinvio il provvedimento impugnato, in sede di legittimità, alla luce degli accertamenti svolti dal giudice di merito. Orbene, il richiamo della norma ad una decisione da assumersi “sulla base delle statuizioni del giudice di merito”, indica, per le determinazioni relative ad una diversa quantificazione della pena, i parametri orientativi della valutazione sottesa al giudizio con il quale la Cassazione “ritiene di poter decidere il ricorso”. Le medesime considerazioni servono a risolvere la questione sulla persistenza della condizione per l’annullamento senza rinvio, fissata dalla precedente giurisprudenza di legittimità, nella possibilità di approdare a tale decisione senza ricorrere a valutazioni discrezionali. In tal caso si tratta di una forma di “discrezionalità vincolata”, nel senso che la possibilità per la Cassazione di annullare senza rinvio è vincolata dalle statuizioni effettuate dal giudice di merito.

Orbene, i criteri indicati dall’art. 620 c. 1 lett. l) c.p.p., nella sua nuova formulazione, esprimono l’unitarietà delle ipotesi residuali di annullamento senza rinvio, nel senso della superfluità del rinvio, superfluità associata alla situazione nella quale la completezza degli accertamenti raccolti nel giudizio di merito, non consentirebbe, con il rinvio, a giungere ad una decisione differente da quella che il giudice di legittimità avrebbe potuto pronunciare. Per l’applicazione dei suddetti criteri, la Cassazione deve disporre di elementi sufficienti per poter decidere il ricorso senza rinvio, assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti all’annullamento della pronuncia impugnata. Detti elementi dovranno essere desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente da quello di primo grado, ponendo a carico dei giudici di merito, un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, dovendo provvedere ad un’indicazione precisa di tutti gli elementi su cui essi si fondano.

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