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Dichiarazione dei redditi va presentata anche da chi svolge attività illecita (Cass. Pen. sez. III s

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche da chi svolge una attività illecita. E' quanto emerge dalla sentenza della II Sezione Penale del 22/11/2017, n. 53137.

Come confermato da costante giurisprudenza, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce una violazione del D.Lgs. n. 74/2000, art. 5, anche quando abbia ad oggetto redditi di provenienza illecita (Cass. pen., Sez. III, 07/10/2010, n. 42160; Cass. pen., Sez. V, 19/11/2009, n. 7411).

La giurisprudenza richiama il principio di diritto secondo il quale la circostanza che il possesso di redditi possa costituire reato e che l'autodenuncia possa violare il principio nemo tenetur se detergere, è sicuramente recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 Cost., dichiarando tutti i redditi prodotti, espressione di capacità contributiva (Cass. civ., Sez. V, n. 3580/2016).

La oramai incontestata e riconosciuta normativamente tassabilità dei proventi illeciti, anche delittuosi, comporta il necessario superamento di ogni remora anche in ordine alla dichiarazione, essendo connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione (Cass. civ., Sez. V, 30/11/2011, n. 12697).

Né tanto meno sussiste la violazione dell'art. 6 Cedu, il quale, nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato, stante la sua ratio consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità, cosa che non sussisteva nella fattispecie.

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