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Marciapiedi: se cadi ne risponde il condominio o il comune? (Cass. Civ. sez. III ord. 31/01/2018 n.

Il custode risponde dei danni cagionati ex art. 2051 c.c. in virtù della signoria che esercita sulla cosa e, in particolare, in relazione al potere di controllo sulla stessa e, pertanto, per la possibilità di eliminare i pericoli da essa derivanti.

Ciò posto, per quanto concerne la custodia dei marciapiedi - ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali - per principio generale la giurisprudenza è da tempo attestata nel ritenere che "gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento" (Cass. n. 16226/2005).

Tanto perché l'art. 14 del C.d.S., ma anche gli artt. 16 e 28 L. n. 2248/1865 e, per quanto concerne i Comuni, l'art. 5 R.D. 2506/1923, dispongono che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cass. n. 5445/2006).

Tuttavia tale custodia può anche far capo a diversi soggetti, a pari o diverso titolo, e ciò avviene quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene che, come visto sopra, rappresenta ai sensi dell'art. 2051 c.c. il criterio di imputabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia.

Ciò, tuttavia, non consente di affermare tout court come anche il mero utilizzatore del bene possa incorrere in tali responsabilità qualora la possibilità di utilizzo sia stata concessa dal custode che, però, per specifico accordo o per la natura del rapporto ovvero per la situazione di fatto, ha conservato effettivamente la custodia.

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2328, depositata in data 31/01/2018.

Viene convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari l'Ente comunale per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a seguito di una scivolata su di una grata metallica presente sul marciapiede, apposta - a seguito di permesso di occupazione del suolo pubblico - da un condominio per arieggiare il cavedio dell'erigendo edificio condominiale.

Instaurato il contraddittorio, con la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni e del condominio da parte del Comune, il Tribunale affermava la responsabilità esclusiva del condominio nella causazione del sinistro.

Sul gravame proposto dal condominio, e incidentalmente dalla stessa danneggiata, la Corte d'Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva ex art. 2051 c.c. responsabili solidalmente sia il condominio che il Comune.

Propone ricorso per cassazione personalmente un singolo condomino, deducendo, tra l'altro, l'erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c., per avere la corte territoriale scorrettamente qualificato come custode della grata metallica anche il condominio.

La Suprema Corte premette "che una esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi — ai sensi dell'art. 1117 c.c. — sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata (Cass. Sez. 2, sent. 01/08/2014, n. 17556), ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada (Cass. Sez. 3, sent. 21/07/2006, n. 16770), la questione è se possa ammettersi, accanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario/Comune, una concorrente responsabilità del Condominio (o meglio, dei singoli condomini), ed eventualmente su quali basi".

Ciò posto, afferma come ai fini di un corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla constatazione che, in "caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 del C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico di esso si liberi dando la prova del fortuito" (Cass. Sez. 3, sent. 09/06/2016, n. 11802). Nondimeno, si è pure affermato che "detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi", a condizione "che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza", visto che il "criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10/02/2003. n. 1948, Cass. Sez. 3, sent. 20/11/2009, n. 24530).

Orbene, nessun dubbio può nutrirsi in relazione alla circostanza per la quale la grata fa parte integrante del marciapiede, né che la stessa sia stata apposta, previa concessione, per assicurare aria e luce al cavedio condominiale e, pertanto, che il condominio effettivamente utilizza detta grata.

Quanto detto "tuttavia, equivale non ad affermare che l'utilizzatore della cosa sia "necessariamente anche il custode" della stessa, ma invece a riconoscere che siffatta evenienza deve escludersi qualora "il potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia", restando, peraltro, inteso che costituisce "un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l'utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso" (così, testualmente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10/02/2003, n. 1948).

Nel caso di specie alcun errore può essere imputato alla corte territoriale, avendo la stessa riconosciuto, ex art. 2051 c.c., una responsabilità solidale sia del condominio che del Comune sulla scorta della circostanza per cui quest'ultimo non abbia affatto riservato a sé, in via esclusiva, la custodia della grata.

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