Ordine di investimento valido anche se concluso solo telefonicamente (Cass. Civ. sez. I ord. 08/02/2
Sono validi gli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti telefonicamente, anche se non registrati. Infatti, la documentazione, attraverso la registrazione, degli ordini dati oralmente dal cliente, non costituisce un requisito di forma degli ordini suddetti - neppure ad probationem - ma si esaurisce in uno strumento atto a facilitare la prova dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori. Così ha deciso la Corte di Cassazione nella pronuncia in commento.
Analizziamo il caso concreto, per poi passare alla disamina dell’ordinanza.
Un risparmiatore proponeva ricorso contro l’istituto di credito al fine di veder dichiarate nulle le operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari e dei derivati posti in essere tra le parti. In primo grado, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda del cliente, dichiarava la nullità di alcune operazioni, con esclusione degli ordini di investimento sottoscritti dalla sorella del risparmiatore, munita di delega ad hoc. La Corte d’Appello, invece, accoglieva l’impugnazione della banca. In particolare, confermava la validità del contratto quadro, benché privo della facoltà di recesso per il risparmiatore. Infatti, la previsione di cui all'art. 30 c. 7 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 (TUF) a cui faceva cenno l’investitore, riguardava la negoziazione fuori sede degli strumenti finanziari, che non trovava applicazione nel caso di specie. La Corte territoriale, inoltre, riteneva validi gli ordini di acquisto dei titoli azionari, poiché il contratto quadro ammetteva la possibilità di impartire ordini telefonici senza richiedere la forma scritta ad substantiam; infine, la sorella del risparmiatore, munita di delega, aveva ratificato per iscritto gli ordini telefonici.
L’investitore, soccombente in appello, propone ricorso per Cassazione. Prima di analizzare la pronuncia, ricordiamo brevemente cosa si intenda per contratto quadro e ordine di acquisto.
Il contratto di intermediazione, che ha ad oggetto il rapporto tra il cliente e l’intermediario finanziario, è detto “contratto quadro”. L’intermediario è tenuto a fornire al risparmiatore il dettaglio dei servizi di investimento per iscritto, inoltre deve specificare le prestazioni fornite ed il loro contenuto, le tipologie degli strumenti finanziari e le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini ed istruzioni. Gli ordini di acquisto degli strumenti finanziari altro non sono se non le dichiarazioni negoziali impartite dal risparmiatore alla banca. La norma di riferimento è l’art. 23 TUF in cui si richiede la forma scritta e la consegna di una copia al cliente. L’obbligo di forma scritta a pena di nullità riguarda solo il contratto quadro, mentre i singoli ordini possono essere impartiti in forma libera. Diverso è il caso in cui sia lo stesso contratto quadro a stabilire la forma scritta anche per i singoli ordini. In tale circostanza trova applicazione l’art. 1352 c.c. che estende la forma scritta ad substantiam,scelta per la stipulazione, anche agli atti ad essa successivi, quindi agli ordini in discorso.
Nel caso in esame, la mancanza del diritto di recesso nel contratto quadro – eccepita dal risparmiatore – non comporta la nullità, giacché non si rientra nella species dei contratti negoziati fuori dalla sede. Secondo i giudici, il cliente non ha fornito la prova circa la sottoscrizione del negozio al di fuori dei locali aziendali. In particolare, l’investitore non ha dimostrato la sussistenza di un contratto di collocamento tra l’emittente e l’intermediario o che l’offerta fosse stata rivolta ad una moltitudine indifferenziata di investitori a condizioni standardizzate. Infatti, ai fini della qualifica di un contratto come negoziato fuori dai locali sede della banca, non è sufficiente invocare la mera apposizione della firma “fuori sede”. La Corte ribadisce un principio di diritto già espresso in passato, ossia che «il collocamento fuori sede prestato dall'intermediario in favore dell'emittente o dell'offerente di strumenti finanziari non riguarda la stipulazione del c.d. contratto quadro, che di per sé non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di "collocamento", sia pur latamente intesa» (Corte Cass. 11401/2016).
Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli ordini di acquisto non scritti, ratificati ex post dalla sorella munita di delega. Ebbene l’investitore considera nulli tali ordini per difetto della prova del loro conferimento, in violazione di quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento Consob 11522/98. La suddetta norma, dettata in materia di attestazione degli ordini, prevede che gli intermediari registrino su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori (art. 60 c. 2). Secondo il percorso argomentativo del cliente, quindi, gli ordini non registrati sono nulli e, conseguentemente, è invalida la ratifica di un atto nullo ex art. 1423 c.c.- Tuttavia la Suprema Corte rigetta tale ricostruzione e ribadisce il proprio orientamento in materia. La succitata disposizione del regolamento Consob, che prescrive la registrazione telefonica degli ordini di investimento, secondo gli Ermellini, rappresenta uno strumento volto a tutelare gli intermediari, consentendo loro di dimostrare la volontà manifestata dal cliente; non è imposto alcun requisito di forma in merito agli ordini suddetti, neppure ad probationem, restando inapplicabile la preclusione di cui all'art. 2725 c.c. (Corte Cass. 612/2016). Al contrario, il conferimento di ordini telefonici all'intermediario è una modalità espressamente consentita (artt. 29 e 60 Reg. Consob).
Come abbiamo visto, nella fattispecie in esame, il contratto quadro ammetteva la trasmissione di ordini di acquisto telefonici, in altre parole, in via orale. Per completezza, si precisa che una clausola assai diffusa nella prassi operativa dei servizi di investimento prevede che l’ordine sia effettuato per iscritto o, in difetto, oralmente ma con registrazione della telefonata. Orbene, in queste circostanze, la Corte ha ritenuto che la prefata clausola integri un patto costitutivo di forma ad substantiam per il rilascio degli ordini di acquisto da parte del cliente, che risulta in linea con quanto disposto dall'art. 1352 c.c.- Ne consegue che la dichiarazione negoziale del cliente – il c.d. ordine – che non sia stesa per iscritto o non venga quantomeno recepita sul nastro magnetico, sia nulla (Corte Cass. 28816/2017; Corte Cass. 3950/2016; Corte Cass. 10822/2016, Corte Cass. 16053/2016). Torniamo ora al caso in esame, in cui il contratto quadro ammetteva la trasmissione di ordini di acquisto tramite telefono (che, pertanto, sono perfettamente validi).
La Corte precisa come «una cosa è la facoltà di dare ordini oralmente ed un'altra è quella di poter provare quanto richiesto all'intermediario mediante la registrazione dell'ordine su supporti idonei. In tali casi, infatti, non si può certo parlare di una forma ad substantiam, essendo l'ordine dell'investitore dato oralmente all'intermediario, ma solo di una disciplina legislativa di facilitazione della prova, garantita attraverso la registrazione della conversazione». Ut supra ricordato, la forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF riguarda i contratti quadro e non già i singoli ordini di investimento, la cui validità non soggiace ad alcun vincolo di forma (Corte Cass. 19759/2017). Diverso è il caso in cui le parti convenzionalmente stabiliscano una forma specifica per gli ordini di cui trattasi. In questa circostanza, il principio dettato dall'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta per la stipulazione di un contratto si intende pattuita ad substantiam, è estensibile anche agli atti che seguono la stipulazione, come gli ordini di investimento. Nel nostro caso, invece, non v’era stato alcun accordo in tal senso e il contratto quadro prevedeva la possibilità di fornire oralmente ordini di acquisto, con conseguente onere della banca di registrare la telefonata. Il suddetto onere «non può trasformare la forma orale documentata attraverso la registrazione in una nuova ed inedita tipologia di forma convenzionale ad substantiam». Il ricorrente confonde il piano della convenzione sulla forma – ossia dell’accordo convenzionale tra le parti sulla forma da adottare per gli ordini di acquisto - con quello della documentazione di tale forma. Il regolamento Consob, infatti, prescrive la registrazione della telefonata su supporto magnetico a garanzia dell’intermediario, non già per la validità del negozio. L’ordine orale, ammesso dal contratto quadro, in quanto oggetto di espressa convenzione tra le parti ex art. 1352 c.c., è perfettamente valido nonostante la prescrizione di registrare la telefonata su appositi supporti. La disposizione contenuta nel regolamento non trasforma la forma orale in forma scritta ad substantiam.
In conclusione, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione respinge il ricorso del risparmiatore e formula il seguente principio di diritto: «in tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 c.c. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile - dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere».