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Mantenimento del figlio: reato escluso se inadempimento è sporadico e non doloso (Cass. Pen. sez. VI

Non vi è alcuna violazione dell'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio se l'inadempimento è sporadico e non doloso.

E' quanto emerge dalla sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14/03/2018, n. 11635.

In merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 570 c. 2 c.p., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio, la giurisprudenza ha affermato che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Cass. Pen. Sez. II 10/02/2017, n. 24050).

Deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può dirsi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civilistica e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norme tende ad evitare.

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