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Tenere la TV ad alto volume è reato? (Cass. Pen. sez. III sent. 27/04/2018 n. 14596)

Affinché possa configurarsi il reato previsto dall'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) sarà necessario che le emissioni sonore ad alto volume siano tali da arrecare pregiudizio a un numero indeterminato di persone, non essendo all'uopo sufficiente il disturbo ai soli "abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione".

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 14596/2018 annullando il provvedimento impugnato che aveva dichiarato responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 659 c.p., condannandolo a € 200 di ammenda.

Questi era responsabile per avere abusato "di strumenti sonori, in specie il televisore del quale manteneva alto il volume audio" fino a tarda notte, disturbando il riposo delle persone appartenenti ai nuclei familiari le cui abitazioni erano adiacenti a quella da lui occupata.

In Cassazione, il prevenuto censura la sentenza del Tribunale, tra l'altro, per avere trascurato di esaminare l'intensità delle immissioni sonore e la loro idoneità a cagionare disturbo alla quiete pubblica.

In effetti, spiegano gli Ermellini, in relazione all'accertamento dei fatti di causa e alla valutazione della loro rilevanza penale, "il procedimento epistemologico seguito dal giudicante presenta degli evidenti profili di illogicità e, comunque, di incompletezza, tali da determinare, oltre che l'illogicità della motivazione, anche il cattivo governo dei principi normativi applicabili alla fattispecie".

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, spiega la Corte, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio a un numero indeterminato di persone, costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito.

Nello svolgere la sua valutazione, questi non sarà tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio libero convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza del fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete. Tuttavia, i pur astrattamente rilevanti altri elementi probatori dovranno essere dotati di adeguata decisività.

Affinché sussista il reato contestato al prevenuto, anche se non è necessario ledere le posizioni soggettive di una moltitudine di persone individuate, risulta tuttavia "indispensabile che i rumori prodotti abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone".

Infatti, in altre vicende riguardanti immissioni sonore in edifici condominiali, la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni si è ritenuta dover essere riferibile non solo agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma a una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Nonostante tali principi, nel caso in esame il Tribunale da un lato, pur dando atto di una certa animosità fra le parti, ha attribuito valenza determinante alla sola testimonianza resa dalla denunziante, sebbene, sempre per ammissione di costei, il condominio teatro dei fatti era abitato da circa 10 famiglie.

Dall'altro, il giudicante si è limitato a verificare (peraltro con accertamento piuttosto superficiale) la sola soggezione della abitazione limitrofa a quella dell'imputato, alla pervasione sonora derivante dall'uso, ritenuto improprio da parte dell'imputato dell'apparecchio televisivo.

Il Tribunale non ha, invece, verificato se le immissioni in questione erano, per la loro intensità, tali da travalicare l'ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, così determinando quella diffusività, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicità penale della condotta.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale in diversa composizione che, in applicazione dei principi sopra esposti, rivaluterà la effettiva ricorrenza degli estremi del reato contestato.

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