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Il valore probatorio dell'Email tradizionale (Cass. Civ. sezione lav. sent. 08/03/2018 n. 5523)

L'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005, nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 20, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

È questo il principio statuito dalla Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del giorno 08/03/2018, n. 5523.

Nella vicenda de quo, al dirigente e responsabile di un’area territoriale veniva contestata una condotta irregolare “in merito all'applicazione della procedura cd. "rivalutazioni di magazzino" che, secondo le indagini aziendali, aveva portato all'accredito di somme non dovute in favore di alcune società commerciali partner, in quanto relative a giacenze di prodotti di telefonia mobile, in realtà non esistenti”.

La Corte di Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto, a suo giudizio, la prospettazione di parte datoriale era fondata su messaggi di posta elettronica – aziendali - di "dubbia valenza probatoria", oltre che su dichiarazioni provenienti da soggetti direttamente coinvolti nella vicenda e quindi inattendibili perchè interessati ad un certo esito della lite.

In particolare, con riferimento ai messaggi di posta elettronica, il giudice dell’appello escludeva la valenza probatoria delle e-mail “sul presupposto di una possibilità astratta di alterazione, non trattandosi di corrispondenza elettronica certificata o sottoscritta con firma digitale che garantisce l'identificabilità dell'autore e la sua integrità ed immodificabilità”.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato sul punto che la decisione impugnata non mette in discussione la sussistenza di una corrispondenza relativa all'indirizzo di posta elettronica del dipendente - sicchè è da escludere una violazione dell'art. 2712 c.c. – quanto piuttosto, che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente. E trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, la statuizione non è censurabile in relazione all'art. 2702 c.c. per non avere i documenti natura di scrittura privata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 1 cit.-

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