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Rateizzo parziale non è riconoscimento di debito esattoriale e non interrompe prescrizione (Cass. Ci

La presentazione del rateizzo parziale presso l’Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione.

E' quanto stabilito dalla Cassazione con l'Ordinanza del 03/01/2018 n. 18.

I giudici della Suprema Corte - dopo le sentenze n. 3371/2010 e n. 7820/17 - hanno affrontato nuovamente la questione con risvolti operativi in ambito processuale (soprattutto nelle fattispecie in cui il contribuente contesti il vizio di notifica delle cartelle esattoriali) circa gli effetti di precedenti rateizzi presentati dal debitore presso l’Agenzia della Riscossione.

Proprio su detto aspetto, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 18/18, ha puntualizzato il seguente principio, ossia che “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento” della propria posizione debitoria.

Non solo: oltre a ciò, nella motivazione del provvedimento in parola, i giudici di legittimità hanno osservato che, ad ogni buon conto, il pagamento a titolo di acconto – inserito all'interno di un rituale piano di ammortamento esattoriale – non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.

Il contenzioso in parola traeva origine dall'impugnazione, da parte dell’Inps, della sentenza della Corte di Appello di Messina (n. 334/16), la quale – in riforma alla pronuncia di primo grado – annullava l’intimazione di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. e, conseguentemente, dichiarava come “insussistente il debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, essendo il credito avente ad oggetto le residue somme” indicate “nella cartella di pagamento non opposta”; secondo i giudici di secondo grado, quindi, la pretesa avanzata dalla Pubblica amministrazione era da considerarsi “estinta per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale”.

La decisione e l’orientamento della giurisprudenza di merito, nonché di legittimità, richiamando il proprio orientamento sulla questione, ha confermato le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello, ossia “i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui”.

A ben vedere, precisano i giudici di Piazza Cavour, la decisione “volontaria” di regolarizzare la propria posizione di morosità in modalità rateale può “essere anche giustificata dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento”.

Ebbene, a sostegno della considerazione giuridica illustrata, la giurisprudenza di merito aveva specificato, in un recente passato, che “l’assunto dell’ Agente di Riscossione […]” secondo cui “l’istanza di rateazione equivarrebbe ad acquiescenza del debito è da disattendere, […] poiché la deduzione, ammesso e non concesso che sia reale, non è suffragata da alcun dettato normativo, infatti ha, oltre il principale scopo di rateizzare il debito, quello subordinato di evitare le procedure esecutive con la riserva in caso di impugnativa con esito non negativo di sgravio parziale o totale”.

Proprio in linea a detto precetto interpretativo, una precedente sentenza (C.T.P. di Varese n. 156/15) aveva confermato – altresì - che “il pagamento della cartella non può considerarsi riconoscimento di debito, poiché tale atto non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi dello stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l’intento ricognitivo del diritto altrui”: elemento del tutto assente nel caso in oggetto (Cass. n. 23822/2010).

In breve, sotto l’aspetto della richiamata interruzione della prescrizione, il termine iniziale “da cui far decorrere la prescrizione di un tributo non può individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo”, ben potendo, tale adempimento, essere stato effettuato ai soli scopi cautelativi.

Di tale avviso anche la successiva pronuncia della C.T.R. della Sicilia (n. 652/16) precisava che “la presentazione da parte della ricorrente di istanza di rateazione […] non dimostra in alcun modo la conoscenza” del debito; i giudici della Corta di Cassazione, con la decisione n. 5822/81, avevano affermato che la sottoscrizione dell’istanza di rateazione di un pagamento di un’imposta “non determina la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso”, perché “la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l’impegno a pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita”.

All'interno del citato scenario giurisprudenziale, è opportuno menzionare anche la sentenza n. 1745/17 della C.T.R. della Toscana, la quale, richiamando la pronuncia della S.C. n. 3347/17, ha puntualizzato che “il soggetto interessato (attraverso la presentazione della domanda di rateizzo presso l’Ente della Riscossione) può sempre accedere alla giurisdizione (tributaria e non) per promuovere una valida azione legale nei confronti della P.A., al fine di far accertare – ad esempio – la corretta notifica delle cartelle esattive trasmesse a ruolo oppure la prescrizione del credito”.

Orbene: “il contribuente mantiene dunque l’interesse (art. 100 c.p.c.) a promuovere il ricorso innanzi ai giudici competenti, purché lo faccia nei termini previsti dalla legge”.

Ad ogni modo, all’interno di un contenzioso tributario, l’Agenzia della Riscossione, al fine di comprovare la reale sussistenza del pagamento in forma frazionata, versa agli atti la c.d. istanza di accoglimento del piano di ammortamento.

Sotto il profilo difensivo, il contribuente – innanzi al mero deposito della “risposta” dell’A.d.R. a seguito alla presunta domanda di rateizzo del debitore – può replicare che il citato provvedimento di accoglimento, in realtà, non comprova alcunché, dato che lo stesso documento è di indubbia provenienza unilaterale di controparte, quindi non dimostra che il contribuente abbia richiesto espressamente il rateizzo presso l’Ente.

Non solo: quello che rileva, in sostanza, è la domanda di rateizzo del contribuente, in ordine all’art. 19 c. 1, D.P.R. n° 602/73: in breve, unicamente il cittadino può chiedere il pagamento rateale del debito esattoriale, dato che non sono previsti dall’ordinamento i rateizzi c.d. d’ufficio.

Fermo restando quanto appena esposto, nella sentenza della Corte di Cassazione in commento, gli ermellini hanno ulteriormente specificato che il credito “rateizzato” è da qualificarsi come estinto, in forza del termine prescrizionale “breve”.

In effetti, “alla luce del principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 23397/16 […] tutti gli atti di riscossione mediante ruolo di crediti degli enti previdenziali”, laddove tali provvedimenti non siano impugnati nei termini di legge, detta strategia del debitore “produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità” della pretesa, “ma non determina anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale”.

In buona sostanza, la Suprema Corte ha confermato l’irrilevanza processuale (ai fini della contestazione della corretta notifica delle cartelle esattoriali, nonché della prescrizione del credito) circa la presentazione della domanda di rateazione, depositata dal contribuente.

In effetti, non può certamente considerarsi corretta la notifica di cartelle esattoriali con la semplice consegna dell’estratto di ruolo (su cui in seguito il contribuente può decidere di rateizzare): la Corte di Cassazione, con la nota sentenza a SS.UU. n. 19704/15 e, in precedenza vedi Cass. SS.UU. n. 16412/07, ha ribadito l’orientamento “granitico” sul punto.

A ben vedere, la legittimità della “pretesa tributaria” è subordinata unicamente mediante “il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti con le relative notificazioni, destinate a portarle a conoscenza nella sfera di conoscenza dei destinatari” e consentire a questi ultimi di esperire “un efficace diritto di difesa”.

Non vi sono strumenti alternativi per imputare al contribuente un determinato debito erariale, ad esempio la consegna dell’estratto di ruolo, la rateazione, l’inizio di un’azione esecutiva e/o cautelare da parte dell’Ente: quello che incide – ai fini probatori – è soltanto la notifica corretta della cartella esattoriale.

In difetto, verrebbe compromesso irrimediabilmente il diritto di difesa del contribuente (con una gravissima violazione dell’art. 24 Cost.), senza che vi sia quindi alcuna rinuncia di quest’ultimo alla contestazione del debito in separata sede.

Con la presentazione della rateazione, non sussiste alcuna rinuncia (né espressa, né tacita) del contribuente ad impugnare le cartelle in parola.

A sostegno di ciò, l’art. 8 c. 4 L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), riconosce il diritto al rimborso a favore del contribuente: “se viene definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.

Per tale ragione, indipendentemente dal pagamento (a mezzo rateizzo) effettuato dal contribuente a favore dell’Erario, non è escluso che il primo contesti in una “futuro” giudizio la sussistenza del debito.

In caso di accoglimento della domanda giudiziale per vizio di notifica delle cartelle o per intervenuta prescrizione del credito, il cittadino avrà infatti diritto al rimborso (anche parziale) delle somme corrisposte in precedenza, in conseguenza agli effetti della sentenza, la quale ha accertato l’inesistenza del debito.

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