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Non pagare l'Avvocato è reato (Cass. Pen. sez. II sent. 08/05/2018 n. 20117)

Se l’avvocato riscuote dalla controparte le somme destinate al proprio cliente e poi non gliele versa commette reato. Ma ciò vale anche in senso opposto: il cliente che viene risarcito da un’assicurazione a seguito di un incidente stradale e nell'assegno vi è anche la somma dovuta al legale che lo ha assistito come compenso per l’attività espletata si macchia di appropriazione indebita. Lo ha chiarito la Cassazione con la recente sentenza n. 20117/18. Ciò, ovviamente, non significa che non pagare l’avvocato sia sempre reato. La tesi della difesa sosteneva che si trattasse di un semplice inadempimento contrattuale ossia di un debito non pagato che è un illecito solo civile e non penale. Tuttavia questa tesi è stata rigettata dai giudici.

Come su detto ciò non significa che tutti coloro che non hanno soldi a sufficienza per estinguere un debito con il proprio avvocato commetteranno reato. Chi non paga i creditori non commette reato a meno che non abbia contratto l’obbligazione con la consapevolezza di non potervi adempiere e, ciò nonostante, abbia fatto di tutto per far credere il contrario all'altra parte. Immaginiamo ad esempio un dipendente che sta per essere licenziato (avendo ricevuto la lettera di preavviso di licenziamento) e lo stesso giorno chiede un finanziamento a una finanziaria, presentando le proprie buste paga; una volta ottenuti i soldi del prestito smette di versare le rate avendo nel frattempo perso il posto. Il creditore in questo caso lo può denunciare per insolvenza fraudolenta: sono infatti rilevanti gli artifici e i raggiri posti in essere ai danni del creditore per aver il debitore fatto credere di essere solvibile.

Fuori da questo caso particolare, chi non paga i debiti non può essere denunciato. Il creditore può solo agire in via civile per ottenere il recupero forzato dei propri soldi ed eventualmente il risarcimento del danno causato dal ritardo.

Diversa è l'ipotesi di chi riceve una somma di denaro, appartenente a terzi, con l'obbligo di trasferirla all'avente diritto e ciò nonostante non provvede alla restituzione dell'importo. In tal caso egli risponde di appropriazione indebita anche se vanta un credito nei confronti del terzo.

Immaginiamo una persona che subisce un incidente stradale che delega un legale a gestire il sinistro per fargli ottenere il risarcimento del danno. Come uso in questi casi, non gli anticipa alcun corrispettivo per il futuro compenso, venendo questo liquidato dall'assicurazione all'atto della liquidazione del danno. il professionista avvia la pratica e definisce la controversia con la compagnia ottenendo da questa, come da prassi consolidata, un assegno al domicilio del proprio cliente. Nell'assegno viene esplicitata la somma che si deve considerare di norma omnicomprensiva tanto del risarcimento per l'infortunio riportato nel sinistro tanto delle spese legali da versare al patrocinante per la sua assistenza. Il danneggiato però trattiene l'intero importo per sé senza pagare il professionista. Ebbene, quest'ultimo non solo può agire in via civile per il recupero del proprio credito, ma può anche denunciare il cliente per appropriazione indebita.

Diversamente, precisa la Suprema Corte, l’appropriazione indebita non si sarebbe configurata qualora «l’intera somma inviata dalla compagnia assicuratrice fosse stata liquidata in favore del solo imputato».

Per aversi reato, quindi, deve essere esplicito che la somma delle spese legali deve essere versata all'avvocato. La generica indicazione della “refusione delle spese legali” (ossia la restituzione di quanto anticipato dal cliente o che si presume abbia già anticipato) non è sufficiente a far scattare il reato. Come già chiarito infatti dalla Cassazione in una precedente sentenza, "non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria"».

Abbiamo anticipato in apertura che il principio vale sia per il cliente che per l’avvocato. La stessa Corte Suprema ha infatti chiarito che scatta il reato di appropriazione indebita tutte le volte in cui il legale trattiene per sé somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati. L’unico caso in cui l’avvocato è legittimato a compensare la propria parcella con le somme ricevute per conto del proprio assistito è quando il proprio credito è già esigibile, certo e preciso nel suo ammontare.

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