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Omissione di soccorso stradale: applicabile la tenuità del fatto (Cass. Pen. sez. IV sent. 08/05/201

In sede di legittimità può farsi luogo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando dalla motivazione delle sentenze di merito impugnata emergano giudizi e considerazioni o che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto o che invece, per il loro contenuto, consentano un esito favorevole per l’imputato.

In tale ipotesi, laddove la Cassazione, sulla base degli indici predetti, ritenga che il fatto per cui si procede sia di particolare tenuità provvederà ad annullare la sentenza di condanna con rinvio al giudice di merito.

La Cassazione, in un processo per omesso soccorso stradale, riconosce la particolare tenuità del fatto – profilo su cui i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi – ritenendo che tale carattere della vicenda poteva essere ricavato dalla eseguità delle lesioni riportate dalla parte lesa dopo il sinistro, dal mancato impatto fra i due veicoli e dal trattamento sanzionatorio riservato al responsabile.

La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato un automobilista responsabile del reato di cui all'art. 189, c. 6 CdS per non avere, nella qualità di conducente di un'autovettura, ottemperato all'obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche il conducente di un ciclomotore, che riportava lesioni personali guarite in gg. 5.

In sede di ricorso per cassazione, la difesa chiedeva l’annullamento della decisione perché la Corte distrettuale aveva omesso di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. di cui si ritenevano ricorrere i presupposti.

La Cassazione ha accolto il ricorso con annullamento della decisione.

In primo luogo, la Corte Suprema evidenziava come la difesa dell’imputato avesse effettivamente formalizzato, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, l'istanza con la quale chiedeva l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. su cui la Corte distrettuale ometteva di pronunciarsi.

In proposito, si ricorda come secondo la giurisprudenza dal silenzio della Corte sulla istanza della difesa non possa ricavarsi una sorta di motivazione implicita sul rifiuto di concedere il beneficio in parola. Infatti, una motivazione implicita sul diniego della particolare tenuità del fatto potrebbe essere ricavata nei casi in cui il giudice di merito infligga all’imputato una sanzione partendo da una pena base superiore al minimo edittale, asserendo così implicitamente che andava esclusa la ricorrenza della particolare tenuità della offesa inferta dall'imputato al bene interesse tutelato (Cass. pen., sez. V, 1°/10/2015, n. 39806, che aveva utilizzato tale argomento per escludere la qualificabilità di un determinato fatto di reato entro l'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis c.p., sostenendo che l’istituto di cui all'art. 131 bis c.p. non può operare in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto).

Quando vi sia stata, in sede di merito, istanza di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in caso di assenza di motivazione (anche implicita) circa la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità, la Cassazione non ha che due alternative: o annulla la decisione impugnata limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuità della offesa connessa alla commissione del reato, con rinvio al Tribunale ovvero – secondo consolidata giurisprudenza - la predetta causa di non punibilità viene ad essere dichiarata direttamente in sede di giudizio di legittimità, soluzione adottabile quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Pen. sez. V 09/05/2017, n. 27752).

Quanto ai criteri di valutazione che devono guidare il giudice nella concessione del beneficio di cui all’art. 131 bis c.p. gli stessi sono quelli della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c. 1 c.p., criteri accompagnati da precise direttrici offerte dallo stesso legislatore per delineare in negativo l'area di non operatività della norma stessa, quando cioè l'offesa non possa, in sé, essere ritenuta di particolare tenuità ovvero il comportamento risulti abituale (Cass. Pen. SS.UU. 28/11/2017, n. 53683). Secondo la la Corte nel caso in esame doveva effettivamente pervenirsi alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p. tenuto conto delle concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l'autovettura condotta dall'imputato e il ciclomotore nonché del mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito all’imputato peraltro incensurato.

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