La scarsa durata della convivenza non costituisce elemento idoneo a escludere il diritto all'ass
In presenza dei requisiti economici per il diritto dell'ex di ricevere l'assegno di mantenimento, al godimento del beneficio non osta la circostanza che il matrimonio ha avuto una durata limitata.
La Corte di cassazione ha avuto modo di affermarlo con la sentenza n. 15144/2018, confermando la scelta del giudice del merito di riconoscere il diritto di una donna a ricevere l'assegno di mantenimento dal marito in ragione del divario reddituale che li separava e, in generale, della loro diversa posizione economica.
L'uomo si era rivolto ai giudici di legittimità per chiedere la riforma di tale decisione facendo leva, tra le altre cose, sulla circostanza che il legame coniugale si era protratto per poco tempo e non aveva quindi permesso il consolidamento di una comunione materiale e spirituale con l'ex moglie.
Per la Corte, però, la scarsa durata della convivenza, "non costituisce un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all'assegno di mantenimento, peraltro sul rilievo che la durata del matrimonio non è un fattore della relativa attribuzione".
Nel caso di specie si era avuta anche una sentenza di nullità del matrimonio non delibata, che è anch'essa stata reputata irrilevante dai giudici, posto che la stessa si è espressa solo sui presupposti della valida insorgenza del vincolo religioso.
A carico del ricorrente resta quindi definitivamente l'obbligo di corrispondere alla ex moglie € 250 mensili stabiliti per l'assegno di mantenimento.