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Tariffe forensi: il giudice non deve motivare se liquida i parametri medi (Cass. Civ. sez. lav. ord.

La determinazione del dovuto a titolo di spese legali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi), non richiede una specifica motivazione.

E' quanto stabilito dalla Cassazione Civile con l'ord. del 17/05/2018, n. 12093.

I ricorrenti denunciavano in Cassazione la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012 e del D.M. n. 127 del 2004, perché, in una causa di lavoro, Tribunale e Corte di appello, nel liquidare le spese di lite in € 10.000,00, oltre accessori di legge, avevano violato i parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. 140/2012 perché per le controversie di valore indeterminabile la richiamata tabella prevede la somma di € 5.400,00.

Aggiungevano che, applicando i criteri di liquidazione previsti dal D.M. n. 127 del 2004 potevano essere riconosciuti € 1.143,00 per diritti ed € 2.662,50 per onorari.

E’ orientamento consolidato del Supremo Collegio, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi), non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Riassumendo i principi che hanno creato l’orientamento, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. SS.UU. 10/07/2017, n. 16990), in generale, il giudice ha l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. 12/01/2018, n. 657; Cass. Civ. 11/12/2017, n. 29594; Cass. Civ. 06/06/2017 n. 14038; Cass. Civ. 10/11/2015 n. 22883; Cass. Civ. 17/09/2015 n. 18238, Cass. Civ. 30/03/2011 n. 7293; Cass. Civ. 24/02/2009 n. 4404; Cass. Civ. 08/02/2007 n. 2748), nonché quelle riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. Civ. 23/08/2017 n. 20325; Cass. Civ. 01/08/2007, n. 16993); al contrario, per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. 17/05/2018, n. 12093; Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21205; Cass. Civ. 30/06/2015 n. 13400; Cass. Civ. 23/06/1997 n. 5607; Cass. Civ. 19/10/1993 n. 10350; Tribunale di Taranto Sez. III 27/09/2017, n. 2436) che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi (Cass. Civ. 10/11/2015 n. 22883; Cass. Civ. 17/09/2015, n. 18238).

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