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Responsabilità medica d'equipe: le chiarificazioni della Cassazione (Cass. Pen. sez. IV sent. 1

In un'equipe medica ogni componente deve sempre controllare che gli altri sanitari abbiano posto in essere in modo corretto la propria attività. Così ha stabilito la IV Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 22007/2018 tornando sulla responsabilità dell'equipe medica e facendo chiarezza su alcuni punti.

Nella vicenda, più sanitari in servizio presso una struttura ospedaliera venivano imputati del decesso di una partoriente sottoposta a taglio cesareo ed a isterectomia per aver omesso in modo colpevole di porre in essere tutte le operazioni idonee volte ad evitare il decesso.

La IV Sezione, riprendendo un consolidato orientamento della SS.UU. (v. sentenza 38343/2014), ha soffermato l'attenzione sulla posizione di garanzia, la quale trae la sua fonte dalla legge.

Il Palazzaccio si sofferma, quindi, sul fatto che oltre all'attività sincronizzata dei sanitari ovvero per gli ausiliari dei sanitari per un intervento, le azioni si integrano reciprocamente in virtù di un intervento il cui esito deve essere positivo. Emerge il principio dell'affidamento che si concretizza nel vigilare le singole azioni dei singoli sanitari ed allo stesso tempo vige il principio alla luce del quale ogni singolo sanitario ovvero ausiliario ha l'onere di prestare la propria diligenza sull'azione affidatagli.

La Suprema Corte inoltre statuisce che il principio dell'affidamento non può essere invocato nel caso in cui la condotta colposa del singolo sanitario si esplichi nella inosservanza della legge che regola la sua attività, con la conseguente prevedibilità nonché rilevabilità dell'errore del singolo sanitario.

Alla luce di quanto esposto la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello territoriale, rimettendo la liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità.

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