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Atto impositivo notificato a familiare? Serve la raccomandata informativa (Cass. Civ. sez. VI ord. 0

La notifica dell'atto impositivo (es. preavviso di fermo) se questo viene consegnato nelle mani di persona di famiglia o addetta alla casa, si perfeziona solo con il successivo invio della raccomanda informativa al destinatario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 17235/2018, pronunciando sul ricorso del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate.

L'uomo impugna il provvedimento con cui la CTR che aveva confermato la legittimità del preavviso di fermo in relazione alla rituale notifica dell'atto propedeutico, effettuato con raccomandata consegnata alla moglie del contribuente pur senza l'inoltro di raccomandata informativa al destinatario.

In Cassazione, questi prospetta con successo una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60 c. 1 lett. b) bis, nonché dell'art. 19 c.p.c.-

In particolare, precisano gli Ermellini, la stessa recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2868/2017) ha chiarito che, l'art. 60 cit., nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, questi devono far sottoscrivere al consegnatario l'atto o l'avviso oppure indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.

La norma, alla lett. b) bis stabilisce, inoltre, che laddove il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo dovrà consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascriverà il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Inoltre, la giurisprudenza ha altresì aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Infatti, "il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica". Tale orientamento tiene espressamente conto della pronunce con cui la Corte Costituzionale (cfr. nn. 258/2012 e 3/2010) ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario vada applicato l'art. 140 c.p.c.-

Sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

A tale principio non si è conformato il giudice di merito che ha, per converso, escluso la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell'atto. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR.

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