top of page

Fisco deve esibire sempre la cartella (Comm. Trib. Prov.le Reggio Emilia sez. II sen. 30/07/2018 n.

Se il contribuente contesta di aver ricevuto la cartella esattoriale è onere del Concessionario - ex Equitalia e ora Agenzia Entrate Riscossione - esibire sempre copia dell’atto notificato.

In caso contrario il debito va annullato.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 143 del 30/07/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, la quale chiarisce che “Permane in capo ad Equitalia l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo … potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento; se ora si fa applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne la fondatezza delle doglianze del Ricorrente posto che l’Agenzia non ha fornito la prova di aver notificato le cartelle che assume essere ricomprese nell’estratto di ruolo impugnato non avendo prodotto in giudizio copia delle cartelle stesse…”.

Nel caso in questione, dunque, il contribuente aveva appreso del debito col Fisco solo dopo essersi recato allo sportello di Equitalia poiché non aveva mai ricevuto le cartelle esattoriali. A seguito della richiesta del contribuente di visione di copia delle cartelle con la prova della notifica, il concessionario rispondeva di non avere più alcun documento poiché per legge il termine di archiviazione è di cinque anni (art. 26 del DPR n. 602/73).

I giudici sul punto chiariscono che “Costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato…”.

Secondo la Commissione tributaria, pertanto, se il concessionario pretende di agire nei confronti del contribuente è tenuto a esibire sempre la copia delle cartelle esattoriali munite di prova della loro corretta notifica.

In mancanza il giudice deve annullare gli atti esattoriali.

Occorre, infine, chiarire come in molti casi l’annullamento degli atti comporti anche l’annullamento del debito fiscale. Ciò in virtù del fatto che il concessionario è tenuto al rispetto di termini rigorosi per la notifica degli atti e se ciò non avviene il debito decade (si veda art. 25 del DPR n.602/73).

Tale pronuncia, tuttavia, non è unica nel suo genere ma fa parte di un filone giurisprudenziale ben radicato. Si ricorda, infatti, l’ordinanza 30 luglio 2013, n. 18252 della Corte di Cassazione.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page