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Divieto di liquidazione dei compensi dell’avvocato al di sotto i limiti minimi (Cass. Civ. sez. II s

Compensi degli avvocati a titolo di spese legali? Il magistrato è tenuto ad effettuarne la liquidazione secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014.

E’ quanto chiarito dalla Cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 21487/ 2018, depositata il 31/08/2018.

Nella pronuncia in esame, che si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la Suprema Corte ha ribadito il divieto di liquidazione dei compensi sotto i livelli minimi previsti dai parametri, confermando che il compenso degli avvocati deve essere equo. Pertanto, il giudice dovrà adeguarsi ai parametri corretti, liquidando i compensi a titolo di spese legali nel rispetto dei criteri fissati nel D.M. n. 55 del 2014 , e non facendo riferimento a quelli stabiliti nel D.M. n. 140 del 2012.

Nella vicenda in esame, due avvocati avevano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di merito aveva liquidato in favore degli istanti, le spese processuali calcolandole al di sotto del minimo legale, in violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha rammentato che il D.M. n. 140/2012 è stato emanato per favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, secondo le indicazioni della UE, eliminando i limiti massimi e minimi, così da consentire alle parti di pattuire liberamente il compenso per l'incarico professionale.

Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal Decreto ministeriale n. 55/2014, che prevale sul D.M. n. 140 nel rispetto del principio di specialità.

In effetti, contrariamente a quanto affermato dalla parte resistente, non è il D.M. n. 140 del 2012 a prevalere, bensì il D.M. n. 55/2014, che fissa i criteri ai quali il giudice si dovrà attenere nel regolare le spese di causa. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha liquidato i compensi degli istanti senza tener conto delle soglie numeriche fissate nei limiti minimi, la Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata.

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