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Colpa medica: punibile il chirurgo che non si accorge dell'errore del collega (Cass. Pen. sez. I

Non è scriminato il chirurgo che non si accorge dell'errore del collega che abbia determinato lesioni gravissime al paziente.

E' quanto emerge dalla sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione del 04/09/2018 n. 39733.

Il caso vedeva un medico chirurgo essere condannato per lesioni colpose per avere, in cooperazione colposa con un primo operatore dell'equipe medica, durante un intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica, erroneamente realizzato una nefrectomia con asportazione del rene sinistro di un paziente minorenne.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi di intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore siano nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui (Cass. pen., Sez. IV, 20/04/2017, n. 27314).

Tale principio risulta coerente con l'insegnamento in base al quale l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

L'art. 590 sexies c.p., introdotto dalla L. 24/2017 art. 6, prevede che qualora l'evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Nella fattispecie la particolare causa di non punibilità non può essere applicata al caso concreto posto che, da un lato, sono stati accertati a carico dell'imputato profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell'assolvimento dei compiti assegnati, in seno all'equipe medica, evenienza di per sé ostativa all'operatività dell'istituto. Dall'altro è stato evidenziato dai giudici di merito l'elevato grado di colpa medica, circostanza che esclude anch'essa l'applicazione della particolare causa di non punibilità.

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