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La cartella esattoriale deve riportare chiaramente i criteri di determinazione degli interessi dovut

Con l'ordinanza n. 17765/2018 la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui notifica una cartella di pagamento al contribuente, non può omettere di motivare il pagamento di quanto richiesto, non indicando i criteri adottati per il calcolo degli interessi dovuti.

Tale ordinanza è stata emessa a seguito dell'impugnazione proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della CTR Puglia, Sezione Lecce, che aveva rilevato la mancata indicazione nella cartella di pagamento per IRPEF e altro, dei criteri applicati per il calcolo degli interessi maturati.

L'agenzia riteneva che detta sentenza violasse l'art. 3 della L. 241/90, l'art. 7 della L. n. 212/2000, gli artt. 15, 20 e 25 del DPR n. 602/73 e ricorreva quindi in Cassazione.

Gli Ermellini nell'ordinanza n. 17765/2018 hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché infondato. Non è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui non sarebbe necessaria nella cartella l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi perché contemplate dalla legge e perché conoscibili poiché determinate con provvedimento generale. Secondo la Corte infatti il contribuente deve avere la possibilità di controllare la correttezza del calcolo degli interessi applicati, senza essere costretto a effettuare la ricostruzione giuridica del metodo che l'ufficio ha applicato.

Come ribadito dalla Corte: "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della L n. 212 del 2002 deve allegarsi la sentenza".


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